Comunitario e Internazionale

Mezzi pesanti, multa unica anche per la mancanza di più fogli di registrazione del cronotachigrafo

Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nelle cause C-870/19

I conducenti di camion, pullman e autobus, che, in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti. Lo ha chiarito la Corte Ue con la sentenza nelle cause C-870/1 9 e C 871/19, aggiungendo che al settore è applicabile il principio di legalità dei reati e delle pene, secondo il quale i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge.

La vicenda - Nel 2013, in occasione di due controlli stradali effettuati in Italia, le autorità italiane hanno constatato che i sigg. MI (causa C 870/19) e TB (causa C 871/19), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (camion, pullman o autobus), non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo dei loro veicoli, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti. Le autorità hanno quindi inflitto varie sanzioni amministrative contro le quali i conducenti hanno proposto ricorso dinanzi ai giudici italiani. La Corte suprema di cassazione, in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che si debbano imporre un numero di sanzioni corrispondente a quello dei fogli di registrazione mancanti.

La decisione – I giudici di Lussemburgo hanno dichiarato che, in caso di mancata presentazione, dei fogli relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli un'unica sanzione.

Infatti, spiega la decisione, la normativa in questione mira, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti di camion, pullman e autobus nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo. E ciascuno Stato membro deve garantire l'osservanza di tali norme nel suo territorio predisponendo un regime sanzionatorio per ogni infrazione.

La Corte sottolinea poi che il diritto dell'Unione stabilisce un obbligo unico applicabile all'intero periodo di 29 giorni. Pertanto, la violazione di tale obbligo costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.

La Corte precisa, tuttavia, che un'infrazione del genere è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente. E che le sanzioni devono essere sufficientemente elevate per produrre un reale effetto dissuasivo.

La Corte infine sottolinea che il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applicabile a tale settore, esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni che le reprimono. Una condizione che si rivela soddisfatta solo qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità.

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