Civile

Condominio, giustizia non competente sulle “teleassemblee”

di Rosario Dolce

Misure di sostegno alle assemblee di condominio in videoconferenza? Non è nostra competenza provvedere. Questo, grosso modo, è il senso che accompagna la nota del 6 aprile del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II Ordini Professionali e albi, in risposta ad interpello dell’associazione Valore Aggiunto. Rimane così aperta la questione, sollevata e discussa nel mondo condominiale proprio in coincidenza con il divieto di svolgere assemblee ”in presenza”, come chiarito dalle Faq del Governo per contenere l’epidemia da coronavirus.

Il presidente dell’associazione di amministratori, Massimo Antonelli, prendendo spunto dal contingente bocco delle attività, aveva chiesto un intervento ministeriale per superare i limiti “giuridici” e legali che si frapporrebbero alla celebrazione delle assemblee telematiche anche per il condominio negli edifici.

I corsi professionali

Il dicastero ha però declinato l’invito a rispondere, precisato che l’attività degli amministratori non rientra tra quelle sottoposte alla propria vigilanza, in quanto essa non è riconducibile ad alcun albo o elenco di sorta. Anzi, «l’unica competenza attribuita a questo Ministero in ordine agli amministratori di condominio è, in verità, quella prevista dall’articolo 5, comma 4, Dm 13 agosto 2014, numero 140, che introduce l’obbligo, in capo al responsabile scientifico, di comunicare l’inizio di ciascun corso di formazione e aggiornamento professionale (...)».

Il rifiuto

Sulla base di questi presupposti, o meglio in ragione di tale “contesto ordinamentale” ( per come espressamente richiamato), al ministero non è parso opportuno fornire una disamina sulla disciplina positiva delle assemblee dei condòmini - con particolare riferimento all’utilizzabilità per le stesse di strumenti di collegamento telematici - sebbene si trattasse di istituto assai diverso dall’ufficio dell’amministratore, a cui si faceva cenno nella premessa. Si tratterebbe – così, segnatamente, continua la nota - di un parere in una materia che esula dalle competenze ministeriali, non avrebbe carattere vincolante e rischierebbe finanche di «soprapporsi con l’accertamento eventualmente condotto in sede giurisdizionale nel caso di impugnazione delle assemblee condominiali». La questione riguardante la possibilità di innovare lo svolgimento delle assemblee condominiali con gli strumenti tecnologici offerti dalla prassi corrente è stata così demandata all’Ufficio legislativo, per l’adozione, se del caso, dei provvedimenti di rito.

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