Civile

Codice della strada, l' invalidità del contratto tra comune e società di noleggio autovelox non ha effetti sulla legittimità della multa

Lo afferma la Cassazione con la ordinanza 9 novembre 2020 n. 25013.

di Mario Finocchiaro

L' invalidità del contratto tra comune e società di noleggio degli autovelox non incide sulla multa. Lo afferma la Cassazione con la ordinanza 9 novembre 2020 n. 25013. Nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli con apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi. L'eventuale invalidità del contratto non si riverbera - quindi - sulla legittimità della sanzione.

Un principio ripreso in motivazione dalla sentenza della Cassazione 8 novembre 2016 n. 22715 che infatti prevede come "nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il comune interessato e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione rilevata e contestata all'utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo degli apparecchi di rilevazione".

Pertanto integra il delitto di abuso d'atti d'ufficio la condotta degli organi comunali che predispongono una gara d'appalto per il noleggio di strumenti per la rilevazione della velocità dei veicoli (c.d. autovelox), determinandone il valore con riferimento a una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente individuabile, per l'installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio relativo all'utilizzo delle suddette apparecchiature, (Cassazione penale, sentenza, sez. VI, 24 febbraio 2010, n. 10620, in Archivio circolazione, 2010, p. 803).

Per altri riferimenti, si rimanda alla Corte dei Conti, sez. giur., Regione Veneto, 25 gennaio 2000, n. 95, in Riv. Corte dei Conti, 2000, f. 2, p. 102 per il rilievo "che non sussiste la responsabilità per colpa grave degli amministratori comunali per l'affidamento a una ditta privata del servizio di rilevamento del controllo della velocità ove risulti che da tale affidamento sia derivato un utile economico per il comune che in base al contratto doveva corrispondere il compenso alla ditta soltanto in relazione alle infrazioni accertate e non in relazione al tempo del noleggio delle apparecchiature dell'autovelox".

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