Penale

Approvato il decreto sicurezza, torna la "protezione umanitaria" e ridotte le multe per le Ong

Arriva il cambio di passo del Governo sull'immigrazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente <b>Giuseppe Conte</b>

di Francesco Machina Grifeo

Arriva il cambio di passo del Governo sull'immigrazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha infatti approvato nella notte un nuovo decreto-legge che supera i due decreti cd Salvini, cancellando le multe milionarie per le Ong (che arriveranno ad un massimo di 50 mila euro), c'è poi il ritorno al meccanismo della protezione umanitaria con un allargamento delle maglie della protezione speciale dal solo rischio tortura ai "trattamenti inumani e degradanti". Previste novità anche sulla convertibilità dei permessi ed una riforma del "sistema di accoglienza". Il decreto inasprisce inoltre il Daspo dai locali e le pene per violenti e spacciatori, dopo il clamore seguito all'uccisione del giovane Willy Monteiro.

Dl immigrazione - Il Testo in entrata in Consiglio dei ministri

La Relazione illustrativa

"Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvini. Chiudiamo una pagina buia ", ha dichiarato il Ministro delle Poliche agricole, Teresa Bellanova. Mentre per il leader del Pd, Nicola Zingaretti: "I decreti propaganda Salvini non ci sono più".

Protezione internazionale
- La normativa vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l'interessato, il rischio di tortura. Con il decreto, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Convertibilità dei permessi
- Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Sistema di accoglienza
- Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo "Sistema di accoglienza e integrazione". Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.

Sanzioni ridotte
- Il testo interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio.
Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell'ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza.

Misure contro la violenza - Il decreto introduce poi norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web.

Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto "Daspo urbano", rendendo possibile per il Questore l'applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell'oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Sono previste, altresì, disposizioni per rendere più efficace l'esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 e si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all'interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

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