Civile

Vaccinazioni anti-Covid: per gli incapaci naturali (non ricoverati), consenso espresso dal direttore sanitario su convalida del giudice tutelare

L'articolo 5 del Dl n. 44/2021 estende le previsioni già in vigore per gli incapaci ricoverati presso le Rsa

di Aldo Natalini

Soggetti fragili e manifestazione del consenso al trattamento sanitario anti-Covid-19: a completamento della strategia vaccinale messa a punto dall'Esecutivo con l'ultimo Dl Covid – in vigore dal 1° aprile scorso, data di sua pubblicazione in Gazzetta – l'articolo 5 del decreto legge n. 44/2021 estende le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso le Rsa anche alle persone che, pur versando in identiche condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre analoghe. Il consenso alla somministrazione del vaccino anti-Covid sarà espresso dal Direttore sanitario della Asl di assistenza o da suo delegato: questi, quale amministratore di sostegno "ad acta", dovrà compiere una serie di adempimenti che culmineranno con la firma del consenso all'inoculazione al posto del soggetto incapace (non ricoverato), dandone tempestiva comunicazione al giudice tutelare entro quarantotto ore per ottenere la definitiva convalida giudiziaria.

Manifestazione del consenso alla vaccinazione anti-Covid degli incapaci naturali non ricoverati
Il decreto-legge "ponte" n. 1/2021 – fatto decadere, durante l'iter di conversione parlamentare ma il cui contenuto, con salvezza degli effetti già prodotti, è stato riversato, per quel che qui rileva, nell'articolo 1-quinquies del decreto legge n. 172/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2021 – all'articolo 5 aveva introdotto misure urgenti per l'individuazione della persona competente ad esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci che fossero ricoverati presso strutture sanitarie assistite (Rsa) comunque denominate.
Onde accelerare l'attuazione del piano strategico nazionale di vaccinazione anti Covid-19 (articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020), nella primissima fase iniziale tra le categorie da immunizzare in via prioritaria, oltre agli operatori sanitari e sociosanitari, sono stati individuati i residenti (ed il personale) dei presidi residenziali per anziani, trattandosi di soggetti ad alto rischio di malattia grave, per le possibili complicanze fatali, a causa dell'età avanzata e della presenza di molteplici comorbilità. Poiché una percentuale molto elevata di ospiti in queste strutture è spesso in condizione di ridotta o del tutto assente capacità cognitiva, l'articolo 5 Dl n. 1/2021 – ora articolo 1-quinquies Dl n. 172/2020, come convertito (ed oggi rimodificato in senso estensivo dal Dl Covid) – per poterli vaccinare ha introdotto una procedura ad hoc volta ad evitare il ricorso, di volta in volta, al giudice tutelare per la nomina urgente di un amministratore di sostegno con mandato espresso per il consenso al trattamento sanitario: procedura - attivabile in via ordinaria ai sensi degli articoli 406 e 407 del Cc - la cui tempistica e la cui gravosità, dato l'elevatissimo numero di vaccinandi, sarebbe stata incompatibile con l'emergenza pandemica in atto.
Facendosi carico di tale urgenza, l'articolo 1-quinquies del decreto legge n. 172/2020, come convertito, ha coniato un'inedita procedura che ha individuato nel direttore sanitario della Rsa (o, in mancanza, responsabile medico della struttura o, ancora, direttore sanitario della Asl o suo delegato) il soggetto preposto ad esprimere il consenso informato, libero e consapevole (nelle forme della legge sulle Dat) ai fini dell'inoculazione del vaccino (e degli eventuali richiami) in vece e nell'interesse dell'anziano incapace (naturale) privo di tutore, curatore, amministratore di sostegno o fiduciario.
Ora l'articolo 5 del decreto legge n. 44/2021 aggiungendo anzitutto un inedito comma 2-bis all'articolo 1-quinquies citato, prevede che «quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato». Lo stesso articolo 5 del Dl Covid prevede poi delle disposizioni "di raccordo" per estendere le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso le Rsa per l'appunto anche alle persone che, pur versando in identiche condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre analoghe.

La procedura per la formalizzazione del consenso
Il direttore sanitario della Asl di assistenza dell'incapace naturale non ricoverato (o, in mancanza, suo delegato), sentiti (quando già noti) il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente (o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado), qualora accerti che il trattamento vaccinale anti Covid è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute dell'interessato, esprime in forma scritta il consenso (soggetto a convalida giudiziaria) alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
A tal fine dovrà compiere una preliminare valutazione scientificamente ponderata, sulla base delle informazioni cliniche del vaccinando: nel documento di prestazione del consenso dovrà dare atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di inettitudine psichica.
Ai sensi del comma 4, il consenso reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente (o, in mancanza di questi, del parente più prossimo entro il terzo grado), è immediatamente e definitivamente efficace.
Al comma 5 dell'articolo 1-quinquies, anch'esso oggi interpolato, si prevede che, in assenza di disposizioni di volontà dell'interessato e in caso di irreperibilità o indisponibilità dei familiari del medesimo, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dallo speciale amministratore di sostegno ex lege (direttore sanitario della Asl di assistenza) unitamente alla relativa documentazione, è comunicato immediatamente al giudice tutelare competente per territorio, il quale, entro quarantotto ore, con proprio decreto, disposti gli eventuali accertamenti («quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3», cioè l'idoneità «ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata»), convalida il consenso espresso dal predetto amministratore di sostegno ovvero denega la convalida (comma 6). La decisione del giudice tutelare è comunicata entro le successive quarantotto ore all'interessato e al suo rappresentante presso la Asl di assistenza.
Il comma 8 prevede che, fino alla comunicazione del decreto di convalida, il consenso prestato dall'amministratore ex lege alla vaccinazione è inefficace. Occorre attendere, dunque, le determinazioni giudiziali prima di procedere all'immunizzazione.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 9, decorso il termine di quarantotto ore senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto del giudice tutelare, il consenso si considera convalidato e acquista definitiva efficacia. Viene qui prevista una procedura semplificata di "silenzio-convalida" volta ad evitare che eventuali ritardi delle cancellerie della volontaria giurisdizione nel comunicare i provvedimenti giudiziali (di convalida, poiché quelli di denegata convalida vanno necessariamente notificati) determinino un ritardo nella somministrazione del vaccino in favore dei soggetti fragili meritevoli di tempestiva immunizzazione.

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

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