Civile

L'anatocismo nell'applicazione della mora

di Fabrizio Di Paolo

Il presente contributo è tratto da un elaborato in tema di anatocismo e mutuo, redatto per Diritto24 dal dott. Fabrizio Di Paolo*, clicca qui per consultare l'approfondimento completo


Nell'ambito dei mutui, il problema dell'effetto anatocistico riguarda solo il caso che vede l'applicazione del tasso di mora in ipotesi di ritardato pagamento della rata. La rata, come sappiamo è costituita da una quota capitale e da una quota interessi. Il ritardato pagamento, pertanto fa scattare il calcolo della mora sulla rata impagata producendo interessi di mora.

Ma il tasso di mora si applica sull'intera rata ovvero sulla sola quota capitale?

A tal riguardo è opportuno ricordare che la posizione della Suprema Corte di Cassazione che riteneva la rata essere un unicum inscindibile è stata superata dalla stessa Corte con le sentenze nn. 2593 del 2003 ed 11400 del 2014.

E' pertanto certo che il tasso di mora debba essere applicato sulla sola quota capitale e non anche sulla quota interessi. L'applicazione del tasso di mora anche sulla quota interessi della rata configura ex art. 1283 c.c. il meccanismo vietato dell'anatocismo. L'effetto che ne deriva è la nullità della pattuizione contrattuale della condotta degli istituti di credito di conteggiare gli interessi (di mora) a carico del mutuatario sull'intera rata.

Più precisamente le ripercussioni della nullità della clausola anatocistica inserita in contratto, peraltro rilevabile d'ufficio ex art 1421 c.c., non si manifestano nella nullità dell'intero contratto, bensì si manifestano con l'eliminazione dell'effetto anatocistico.

Si procede sostanzialmente con un ricalcolo degli interessi di mora sulla sola quota capitale e in caso di rapporto aperto, cioè con il finanziamento ancora in essere, l'ammontare degli interessi anatocistici viene generalmente portato a decurtazione di quanto ancora dovuto dal cliente all'istituto finanziatore, mentre nel caso di rapporto chiuso l'ammontare degli interessi anatocistici verrà restituito al cliente.

In riferimento a ciò la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24418 del 2010 chiarisce che, nei contratti di mutuo, essendo il pagamento sempre di natura solutoria l'azione di ripetizione degli interessi si prescrive in dieci anni.

Sempre in attinenza al fenomeno anatocistico è da porre all'attenzione del lettore un ulteriore problema. Vi è, infatti, il fondato rischio di duplicazione dell'effetto anatocistico nel caso in cui il pagamento della rata avvenga direttamente in conto corrente. Tale rischio si concretizza quando la rata viene pagata "scaricandola" direttamente in conto corrente che assorbirà l'intera somma addebitata assoggettandosi, perciò, al regime di compensazione contabile proprio del conto corrente ed al regime di capitalizzazione trimestrale del conto corrente stesso.

I riferimenti normativi si rinvengono nell' art. 3, co 3, della delibera CICR 09/02/2000 che così recita "Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2."

L'art. 2 dispone che "Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Quindi, dalla disposizione emerge chiaramente la concreta possibilità di assoggettare l'intera rata al regime della capitalizzazione di cui all'art.2 della delibera. Questo comporterà inevitabilmente alcuni effetti che si riportano di seguito:

1. La capitalizzazione degli interessi maturati a seguito del ritardato pagamento della rata sugli interessi maturati sul conto corrente;

2. In caso di conto corrente con saldo negativo tale fenomeno genera un ulteriore appesantimento del saldo negativo con conseguente aggravio dei numeri debitori che genereranno delle commissioni passive che a loro volta si sommeranno al saldo negativo originario.

L'anatocismo ed il mutuo fondiario

Alla luce della nuova posizione assunta dalla Cassazione in tema di interessi di mora, applicabili cioè alla sola quota capitale e non anche alla quota interessi, la domanda che ci si deve conseguentemente porre è quando l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata debba ritenersi legittima.

Tale posizione assume rilievo quando si parla di mutui fondiari che rivestono un ruolo importante all'interno del sistema bancario.

La linea netta di separazione che divide il momento in cui il quadro normativo permetteva l'anatocismo alle operazioni di credito fondiario ed il momento che lo vieta è rappresentata dall'entrata in vigore sia del Testo Unico Bancario avvenuta l'01/01/1994, della Delibera CICR 09/02/2000 avvenuta in data 22/04/2000. nonché del nuovo comma 2 dell'art. 120 TUB in riferimento ai finanziamenti in essere alla data del 01/01/2014 o stipulati in date successive a quest'ultima.

Come per i mutui "tradizionali" anche i mutui fondiari hanno subito alterne vicissitudini in tema di anatocismo che si vanno a riepilogare di seguito.

Contratti di mutuo fondiario stipulati prima del 01/01/2014

Poiché l'anatocismo è espressamente previsto dalla previgente normativa in materia di credito fondiario: art. 38 r.d. n. 646/1905; art. 14, d.p.r. n. 7/1976 e art. 16, L. n. 175/1991 (la Legge n. 175/1991 è stata abrogata dall'art. 161, comma 1, tub, con riguardo ai contratti conclusi dal 01/01/1994) gli interessi moratori devono essere calcolati sull'intera rata, quindi su quota capitale e quota interessi.

E´opportuno sottolineare che per quanto riguarda i rapporti di mutuo fondiario, stipulati prima del 01/01/1994 e in corso a tale data, l'art. 161, comma 6, Tub chiarisce che "i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori".

Contratti di mutuo fondiario stipulati dal 01/01/1994 all'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 avvenuta in data 22/04/2000

Il calcolo degli interessi anatocistici è illegittimo, considerato che il testo unico bancario ha abrogato la l. n. 175/1995 che, reiterando le precedenti previsioni normative, autorizzava l'anatocismo per i mutui fondiari e dunque vige il principio generale di cui all'art. 1283 c.c. Gli interessi di mora, di conseguenza, vanno calcolati sulla sola quota capitale della rata scaduta.

Contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000 (entrata in vigore Delibera CICR 09/02/2000) al 31/12/2013 (prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013

Le clausole contrattuali anatocistiche sono legittime, se pattuite ed espressamente approvate per iscritto. Gli interessi di mora vanno calcolati sulla intera rata e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi. Questi interessi di mora, così calcolati non possono produrre, però, a loro volta interessi (divieto di capitalizzazione periodica).

In tal senso si manifesta, però, una particolare fattispecie di anatocismo legale o "legalizzato" [ndr] che sfugge al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., a tal punto che gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo non pagata possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento; è vietata la capitalizzazione di tali interessi moratori, siano essi applicati sugli interessi corrispettivi oppure sull'aliquota capitale.

Contratti stipulati dal 01/01/2014 entrata in vigore della Legge 147/2013

Poiché l'art 31 del DL 91 del 2014, che reintroduceva l'anatocismo, non viene convertito dalla Legge di conversione dell'11 agosto 2014, n. 116, l'anatocismo rimane vietato. L'interesse di mora va calcolato sulla sola quota capitale per tutti i contratti esistenti e non esauriti a tale data.

Contratti stipulati dal 01/10/2016 entrata in vigore della Delibera CICR 03/08/2016 attuativa della L.49/2016

Dalla lettura delle due disposizioni emergono altrettante interpretazioni/letture originate dall'apparente contrasto tra le la formulazione del nuovo art. 120 TUB e della Delibera CICR del 03/08/2016 entrata in vigore il 1º ottobre 2016.

Mentre l'art. 120 del TUB prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al comma 1 lett b) dispone che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", la Delibera CICR del 03/08/2016 fa esplicito riferimento ai rigidi vincoli posti dall'art. 1283 del c.c. affermando " Agli interessi moratori si applicano le disposizione del c.c." .

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* Dottore Commercialista-Revisore Contabile - Perito Camera di Commercio di Roma

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