Civile

Consob, sanzioni per insider con retroattività delle norme più miti

di Paola Rossi

L'insider trading va sanzionato in termini economici tenendo conto del minimo edittale di 20mila euro introdotto nel 2015, anche per fatti precedenti il varo del Dlgs 72/2015. Questo il principio che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8783 del 12 maggio, ha affermato accogliendo uno dei quattro motivi del ricorso di M. O. sanzionato da Consob con una sanzione pecuniaria di 110mila euro per aver acquistato, in meno di 15 giorni, ben oltre un milione di azioni di risparmio Milano Assicurazioni (Mir) per conto di Artemide, fondo gestito da Momentum Alternative Investiments, di cui O. era un esponente aziendale. I cospicui investimenti precedevano di poco tempo, e praticamente coincidevano, con l'operazione di acquisti Mir fatta da Mediobanca Spa per conto di Unipol Gruppo Finanziario (UGF) tramite una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding (RABB) riservata a investitori qualificati, per soddisfare l'obiettivo di UGF di vedersi approvare dall'assemblea degli azionisti di risparmio di Milano assicurazioni l'operazione di fusione in Fondiaria SAI. L'utilizzo dell'informazione privilegiata, che la sentenza afferma ottenuta da Maralla, responsabile dell'unità Syndication di Mediobanca avrebbe consentito ai manager di Momentum di ottenere il premio di circa il 5% al momento del RABB.

Il motivo accolto - Contro la conferma delle sanzioni Consob, arrivata nel 2016 da parte della Corte di appello di Milano, O. ha fatto ricorso alla Cassazione, che ha accolto unicamente la lamentela del manager per la sanzione amministrativa corrispondente di fatto a cinque volte il minimo edittale di 20mila euro, introdotto dall'articolo 6 del Dgls 72/2015, cioè in corso di causa. La Cassazione boccia il ragionamento dei giudici milanesi che avevano escluso l'applicazione della norma più mite sopravvenuta, in quanto "non penale". Ma piazza Cavour ha già affermato che alle sanzioni amministrative di carattere "punitivo", si applica per analogia il favor rei del diritto penale. Dice, inoltre, la Cassazione, che la sentenza n. 63 del 2019 della Corte costituzionale ha espressamente dichiarato illegittima la norma del comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 72/2015, che escludeva la retroattività del successivo comma 3, che recava un nuovo minimo edittale per l'insider trading(primario o secondario, che sia come nel caso concreto) affermando la natura punitiva delle sanzioni del Tuf aggiornate al ribasso. I giudici precisano che l'intento del Legislatore del 2015 (e del 2018, che ha lasciato il minimo di 20mila euro, innalzando solo il massimo da 3 a 5 mln di euro) era proprio quello di abbandonare il fine puramente afflittivo del precedente regime, che colpiva chi aveva abusato di informazioni privilegiate eccedendo il valore del profitto conseguito.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 12 maggio 2020 n. 8783

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