Civile

Attività processuali del giudice onorario non competente e riflessi sulla sentenza

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Magistratura onoraria dei tribunali – Svolgimento di attività processuale – Rimessione della causa al giudice competente – Nullità della sentenza – Non sussiste.
Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione. (Fattispecie relativa a discussione della causa di protezione internazionale davanti al g.o.t.)
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 aprile 2020 n. 7878

Magistratura onoraria - Straniero (condizione dello) protezione internazionale - Udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione e abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 febbraio 2019 n. 3356

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari tribunale - Tabelle dell'ufficio - Causa decisa da giudice onorario in violazione delle stesse - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 3 ottobre 2016 n. 19660

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari - Assegnazione degli affari civili ai giudici onorari di tribunale - Circolari del Csm in tema di attività dei predetti giudici onorari - Violazione - Nullità degli atti posti in essere dal g.o.t. - Esclusione - Fattispecie.
Le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del Tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto, in materia di immigrazione, il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando l'art.43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 gennaio 2013 n. 727

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