Penale

Unico immobile di proprietà, ammessa la confisca o sequestro

Il limite all'espropriazione immobiliare, previsto dall'art.76, comma 1, lett. A) del D.P.R. n. 602/73, è applicabile esclusivamente all'ambito del processo tributario e non costituisce una restrizione all'applicazione della confisca penale

di Cristiana Rossi*


Con sentenza n. 5608 depositata il 12 febbraio 2021 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dagli indagati per il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 avverso l'ordinanza del 18 maggio 2020 emessa dal Tribunale di Brindisi quale Giudice del riesame nelle misure cautelari, con la quale veniva convalidato il decreto del 6 febbraio 2020 di sequestro per equivalente emanato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi avente ad oggetto denaro, titoli e quant'altro fino alla concorrenza di Euro 1.070.947,95 nella disponibilità dei ricorrenti e di una società di capitali di proprietà degli indagati al 49 e al 51 per cento.

I ricorrenti avevano posto a fondamento del loro ricorso tre diverse eccezioni.

In primo luogo la carenza del dolo nella commissione delle operazioni ritenendo che semmai andava immaginata la presenza di concorrenti nel reato e ricercarsi l'esistenza di un dolo di concorso. Lamentavano altresì la violazione dell'art. 43 c.p. nonché della norma processuale di cui all'art. 125 cod. proc. pen. sostenendo il carattere evasivo della motivazione.

Con il secondo motivo veniva rilevata la carenza dell'elemento soggettivo inerente l'adesione consapevole al disegno criminoso mediante l'adozione di una condotta volta ad agevolare un reato di altro soggetto.

Infine il terzo motivo era attinente all'immobile sottoposto a sequestro, trattandosi della prima ed unica casa di abitazione principale di uno degli indagati, essendo gli altri beni rappresentati da porzioni di fabbricati classificati rurali.

Ebbene la Suprema Corte ha rigettato i citati motivi di impugnazione promossi dagli indagati sulla base delle seguenti considerazioni in diritto.

Esaminato dunque il primo profilo del ricorso, la Suprema Corte ha rilevato l'assenza di un radicale vizio nella motivazione tale da non consentire la ricostruzione del ragionamento giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato. Ricorda la Corte che la contestazione inerente la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. richiede che la motivazione posta a fondamento del provvedimento sia solo formale e non sostanziale, imponendo la norma che tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio siano fondati su idonea motivazione.

Nel caso in esame la motivazione aveva adeguatamente rappresentato il processo decisorio ben individuando la ratio decidendi dell'ordinanza. Ciò era confermato anche dalle contestazioni promosse nel ricorso volte a confutare le soluzioni interpretative e decisionali del Tribunale in sede di valutazione degli elementi documentali e del materiale di causa.

Difatti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 del D Lgs. n. 10 marzo 2000 n. 74, non rileva l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione per mezzo di operazioni soggettivamente inesistenti anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto non vi è una differenziazione sotto un profilo prettamente oggettivo o soggettivo ( Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019. Di Napoli. Rv. 275692 ) in quanto l'azione penale è volta alla repressione della mancata corrispondenza della realtà commerciale con quella attestata dalla relativa documentazione. L'ordinanza impugnata ha dunque rappresentato gli estremi della cd. frode carosello ed il consapevole utilizzo illecito delle cd. cartiere, prive di qualsiasi consistenza aziendale e fittiziamente interposte nelle operazioni commerciali con la finalità di consentire l'evasione fiscale.

Per ciò che concerne il secondo motivo di censura, la Suprema Corte ha ritenuto sia stata adeguatamente illustrata la responsabilità, quindi il concorso, di colui che - sebbene estraneo e non ricoprendo cariche sociali - abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento consentendo quindi all'amministratore della società firmatario della dichiarazione fraudolenta, di utilizzare della documentazione fiscale fittizia ( Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269650 ). Nello specifico l'impugnazione eccepiva l'insussistenza dell'elemento psicologico.

Ebbene, a tal proposito la Corte ha rilevato che sebbene in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono le misure cautelari reali, il giudice – al quale è demandata anche una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato - ha la possibilità di rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, quest'ultimo deve emergere necessariamente ictu oculi ( Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 ; cfr. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019 , Rv. N. 276015 ); mentre nel caso di specie ciò non si evidenziava essendo la ricorrente coniuge del legale rappresentante della società nonché socia al 49 per cento della sessa.

In riferimento al terzo motivo di impugnazione - in tema di reati tributari - la Corte ha altresì ribadito nuovamente che il limite all'espropriazione immobiliare previsto dall'art.76, comma 1, lett. A), del D.P.R. n. 602/73, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. G), del d.l.21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) opera soltanto nei confronti dell'Erario per i debiti tributari ( Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019 dep. 2020, Piscopo, Riv. 278275 ).

Tale norma è pertanto applicabile esclusivamente nel processo tributario impedendone l'adozione del sequestro preventivo soltanto in tale ambito ed interessa l'unico immobile di proprietà e non la "prima casa" del debitore. Ne deriva quindi che il suindicato richiamo normativo non costituisce un limite all'applicazione della confisca penale – diretta o per equivalente – né del sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Conclude la Corte riportandosi anche a quanto disposto dall'art. 2740 c.c. che sancisce la responsabilità senza limitazioni - se non quelle previste dalla legge - del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

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*A cura di Cristiana Rossi, Commercialista giudiziario e Membro del Comitato Scientifico della Fondazione School University

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