Civile

Estinzione anticipata del mutuo, la banca deve restituire i costi up front

Per il Gdp di Afragola va applicata la sentenza Lexitor della Corte Ue secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito

di Francesco Machina Grifeo

In caso di estinzione anticipata del mutuo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito. E dunque oltre a non essere tenuto a pagare gli interessi maturandi ha diritto alla restituzione dei costi fissi sostenuti al momento della stipula. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Afragola, Margherita Morelli, con la sentenza del 2 ottobre 2020, dando seguito alla recente sentenza Lexitur della Corte Ue (Causa C-383/18) e prendendo così posizione nel vivace dibattito che ne è seguito.

Accolto dunque il ricorso del consumatore che dopo aver estinto il mutuo quando mancavano ancora 68 rate (versando la somma rimanente in un'unica soluzione alla scadenza della 52 a rata), assumeva di avere diritto alla restituzione dei costi residui non maturati e incassati anticipatamente per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi. La banca al contrario aveva sostenuto che i predetti costi non erano rimborsabili perché interamente a carico del cliente in quanto ritenuti maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto.

La decisione ricorda che la disciplina di riferimento è l'articolo 125 sexies comma 1° del Testo Unico Bancario che ha recepito l'articolo 16 della Direttiva Europea 2008/48, in virtù del quale il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi dovuti e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Giudicando sulla questione la Corte di Giustizia, l'11 settembre 2019, ha affermato che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In tal modo "sostituendo alla nozione generica di equa riduzione, quella precisa di riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare gli interessi e i costi". In particolare, prosegue la decisione del Gdp, "l'obiettivo è quello di garantire una elevata protezione del consumatore e una tutela effettiva del suo diritto alla riduzione di costi totali del credito in caso di estinzione anticipata del contratto".

Diversamente, prosegue la decisione, "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto". Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto "comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti, più elevati al momento della conclusione del contratto di credito".

In definitiva il Giudice ha condannato la banca a restituire le commissioni di Unifin in qualità di mandataria del finanziatore (Santander Consumer Bank) per il perfezionamento e la gestione del finanziamento; le provvigioni per l'intermediario; ed i costi relativi al premio assicurativo. Mentre la clausola contrattuale che ne negava il rimborso "deve essere considerata abusiva perché in contrasto con il diritto sovranazionale", alla luce della sentenza della Corte Ue.

La questione rimane a tutt'oggi controversa considerato che alcune Corti (Tribunale di Napoli sentenza 22 novembre 2019 n. 10489) hanno ritenuto che la Direttiva UE 2008/48 così come interpretata dai giudici di Lussemburgo non è immediatamente applicabile ai privati. Sempre il Tribunale, in sede di appello, il 29 giugno 2020, sentenza n. 4433, ha invece dato il via libera alla applicazione della sentenza Lexitor. Molti intermediari dunque non ottemperano ai rimborsi disposti dall'Arbitro bancario e finanziario.

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