Civile

Mediazione obbligatoria per le liti da lockdown

di Marco Marinaro

Con la conversione in legge del decreto legge 28/2020, il Parlamento ha allargato l’ambito della originaria decretazione d’urgenza introducendo anche norme volte ad agevolare soluzioni conciliative delle liti civili.

In primo luogo, sono state inserite nell’alveo delle materie sottoposte alla mediazione preventiva (quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale) le controversie relative alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza epidemiologica. Per farlo, il decreto legge 28 innesta un nuovo comma 6-ter all’articolo 3 del decreto legge 6/2020, che già era stato modificato dal decreto legge 18/2020.

In particolare, il decreto legge 18/2020 aveva inserito nell’articolo 3 del decreto legge 6/2020 il comma 6-bis, secondo cui «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Questa clausola di esonero da responsabilità contrattuale (la cui portata è oggetto di studio da parte della dottrina e troverà i suoi precisi confini nell’interpretazione della giurisprudenza) individua l’esigenza del rispetto delle norme di contenimento come potenzialmente idonea a giustificare la condotta inadempiente del debitore.

Ed è proprio in relazione a tale clausola che il nuovo comma 6-ter, introdotto dal decreto legge 28/2020, prevede che «nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda».

La formulazione della norma non brilla per chiarezza (nonostante la rettifica effettuata al testo originario licenziato dalla commissione Giustizia del Senato prima dell’invio alla Camera), ma l’obiettivo è quello di offrire uno spazio regolamentato per la soluzione negoziale in mediazione di quelle controversie relative a obbligazioni contrattuali che trovano la loro genesi nelle problematiche derivanti dalle misure restrittive per l’emergenza epidemiologica. I costi molto ridotti del primo incontro di mediazione e la possibilità di fruire del credito di imposta (da rendere quanto prima effettivo) costituiscono poi un incentivo per uno strumento che mira a raggiungere soluzioni rapide e condivise che permettano un’immediata ripresa dei rapporti in ambito sociale ed economico.

Sempre con riguardo alla mediazione è stata poi completata la regolamentazione dello svolgimento con modalità telematica. Il decreto legge 28/2020 modifica infatti l’articolo 83, comma 20-bis, del decreto legge 18/2020 prevedendo l’apposizione della sottoscrizione digitale del mediatore all’accordo e disciplinandone anche la trasmissione a mezzo Pec all’ufficiale giudiziario ai fini della notifica.

Infine, il decreto legge 28/2020 inserisce all’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che disciplina il verbale della conciliazione giudiziale, un comma secondo cui nei casi in cui il verbale è redatto con strumenti informatici «della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati» e, ciò con pieno valore di titolo esecutivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©