Civile

Asilo umanitario esteso al disastro ambientale

La protezione va concessa anche per i casi di sfruttamento delle risorse naturali

di Giovanni Negri

Anche il disastro ambientale può rientrare tra i motivi alla base della concessione della protezione umanitaria. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 5022 della Seconda sezione civile , con la quale è stato affermato che l’accertamento sul «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale», investe, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima, compresi i casi del disastro ambientale, definito dall’articolo 452-quater del Codice penale, del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche. Di conseguenza , sulla base delle considerazioni sulla situazione attuale nel delta del Niger, è stato accolto il ricorso presentato dalla difesa di un profugo nigeriano contro la negazione della protezione umanitaria sancita prima dalla commissione territoriale competente e poi dal Tribunale.

La crisi ambientale

La Cassazione, nell’affrontare l’impugnazione, ricorda quanto accertato già dal Tribunale e cioè la grave situazione di dissesto ambientale per effetto dello sfruttamento intensivo dell’area da parte delle compagnie petrolifere e per i continui conflitti etnico politici. Un complesso di ragioni che ha prodotto un grave ed esteso inquinamento e che però per i giudici non è stato sufficiente a garantire la concessione della protezione.

L’intervento Onu

Di diverso parere è stata invece la Cassazione, che ricorda come il comitato Onu (caso n. 2727 del 206) ha ritenuto che il divieto di rimpatrio di un richiedente asilo in un contesto territoriale in cui esistono sostanziali rischi di danno irreparabile all’incolumità sua e dei suoi familiari si applica a tutte le condizioni di pericolo «poiché il diritto individuale alla vita comprende anche quello ad un’esistenza dignitosa e alla libertà da ogni atto od omissione che possa causare una innaturale o prematura scomparsa della persona umana».

Il degrado ambientale allora, nella prospettiva delineata in sede Onu, può compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani individuali, come pure il cambiamento climatico e gli effetti in generale dello «sviluppo insostenibile». Criticità evidenti quando i governi locali non intendono assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l’accesso alle risorse naturali essenziali, come la terra coltivabile o l’acqua potabile.

I riferimenti per i giudici

Calata questa impostazione nel diritto nazionale, si raccomanda la Cassazione, quando il giudice di merito individua in una determinata area una grave compromissione delle risorse naturali, accompagnata dall’esclusione di intere fasce della popolazione dal loro godimento, la valutazione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente non dovrà essere condotta con esclusivo riferimento a conflitti armati. A rilevare sarà invece una nozione più ampia di pericolo per vita individuale.

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