Amministrativo

Demanio marittimo, il rinnovo automatico delle concessioni va disapplicato dai giudici

La norma viola la libertà di stabilimento attraverso un illegittimo rinvio in tale ambito di una piena concorrenza nel mercato Ue

di Paola Rossi

La proroga automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricettivo stabilita nel 2018 è illegittima per contrasto con le norme Ue e pertanto va disapplicata. Così il Tar Salerno con la sentenza n. 265/2021 sull'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali in essere, giudicata in contrasto con il principio della libertà di stabilimento e ripetitiva di norme già bocciate dai giudici dell'Unione europea. La norma del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Blancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ora disapplicata dai giudici amministrativi campani recita: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale".
Il contrasto eurounitario
In particolare, la Sezione ha stabilito che la detta norma vada disapplicata:
- sia perché rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia Ue (si veda la sentenza 14 luglio 2016 sulla causa C-458/14 e C-67/15), determinando una "giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse";
- sia per il recente intervento della Grande Sezione della stessa Cgue (sentenza 30 gennaio 2018 sulla causa C-360/15, Visser), secondo cui le disposizioni del capo III della direttiva "sevizi" 2006/123/Ce, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro (si veda anche Tar Veneto, sezione I, 3 marzo 2020 n. 218).
In linea con l'Agcm
È importante rilevare anche che la disapplicabilità dell'articolo 1, comma 682, della legge 145/2018 è stata di recente propugnata anche dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (si vedano i due recenti atti, la segnalazione n. AS1684 del 1° luglio scorso e il parere n. AS1701 del 4 agosto 2020) che stigmatizza:
- il contrasto dei provvedimenti amministrativi che riconoscono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo con gli articoli 49 e 56 del Tfue.
Si tratta di norma, a parere dell'Agcm, che limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno. Il contrasto si evidenzia anche con le altre norme Ue in materia di affidamenti pubblici e, in particolare con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce. Il parere citato afferma: «… è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio. La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della determina dirigenziale … per contrarietà della stessa ai principi e alla disciplina euro-unitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo, integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere».

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