Amministrativo

Il Tar stringe i presupposti per il vincolo «storico»

Non basta l’appartenenza a una collezione privata per dichiarare il «vincolo storico-relazionale particolarmente importante»

Non basta l’appartenenza a una collezione privata per dichiarare il «vincolo storico-relazionale particolarmente importante» di una serie di oggetti, neppure se si tratta di prestigiosi modelli di automobile. Il Tar Lombardia (sentenza 2119/2020) ha annullato il decreto con cui la Commissione Regionale ministeriale per il Patrimonio Culturale, nel 2018, aveva posto il vincolo su una serie di otto modelli di auto provenienti dall’Archivio Stile Bertone, messi all'asta nell’ambito della procedura fallimentare. Il ministero, condannato anche alle spese processuali a favore della ricorrente Aste Bolaffi, non potendo utilizzare il vincolo storico tout court per i bolidi - per l’occasione esposti sulla storica pista di Arese - in quanto non ancora “settantenni”, aveva optato per il vincolo «storico relazionale». Con questa causale, contemplata all’articolo 10 del dlgs 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il ministero per i Beni culturali aveva tentato di bloccare la vendita pubblica andata in scena due anni fa, innescando così il ricorso della società d’aste anche sul versante - poi assorbito - del diniego dell’accesso agli atti autorizzativi del vincolo. I giudici lombardi hanno ricordato che nella norma (erroneamente) applicata vengono presi in considerazione beni che non sempre esprimono tali valori intrinseci ma che assumono interesse culturale in quanto presentano riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere (per esempio un oggetto comune ma appartenuto a un noto personaggio storico). Se è vero che nulla esclude la “vincolabilità” delle collezioni - anche di auto - gli oggetti devono però avere un collegamento stretto con fatti storici specifici. La giurisprudenza, inoltre, precisa che presupposto per poter applicare il «vincolo relazionale» è la sussistenza di un legame fra il bene e fatti storici specifici bene individuati anche se non di particolare importanza, non essendo invece sufficienti i collegamenti generici non correlati a specifici eventi (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920).Secondo il Tar lombardo - Terza sezione - il riferimento generico all’attività svolta dalla società Stile Bertone e decretato dalla Soprintendenza «non è sufficiente ad integrare il presupposto applicativo dell’articolo 10, terzo comma, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004». L’Amministrazione, come chiarito dalla giurisprudenza, per poter applicare tale norma «avrebbe dovuto invero selezionare fatti specifici di rilevanza storico-artistica, storico-tecnica o storico-industriale correlati alla suddetta attività, ed avrebbe dovuto illustrare la relazione intercorrente fra tali specifici fatti ed i beni che intendeva sottoporre a vincolo». Peraltro, aggiunge il relatore, neppure nella relazione tecnica allegata al provvedimento si citano «fatti specifici cui sarebbero collegati i modelli di automobile sottoposti a vincolo». Solo nella scheda relativa ci sono riferimenti ad alcuni eventi che però «non riguardano specificamente i modelli ma i prototipi cui gli stessi si riferiscono». Quanto basta per annullare il decreto e condannare il ministero per i Beni e le Attività Culturali anche al rimborso delle spese di giudizio.

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