Responsabilità

Asl responsabile della caduta sul marciapiede sconnesso antistante l'ingresso anche se il pedone era distratto

Per la Cassazione, sentenza n. 4035 depositata oggi, la condotta colposa della vittima non basta per integrare il caso fortuito, ma è valutabile ai fini del risarcimento<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Scatta la responsabilità dell'Asl per la caduta, causata da una mattonella sconnessa, di un pedone che camminava sul marciapiede antistante il Pronto soccorso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 4035 depositata oggi, affermando che la condotta colposa della vittima non è sufficiente ad integrare il caso fortuito, potendo essere fatta valere soltanto ai fini della definizione del risarcimento del danno.

Al contrario sia il Tribunale che la Corte di Appello di Trieste, respingendo la richiesta di risarcimento del danno per le lesioni subite, avevano ritenuto non assolto l'onere di provare la «non visibilità del pericolo» e la «non prevedibilità dell'evento dannoso», aggiungendo che la caduta sarebbe dipesa da un «difetto di diligenza» del pedone.

Per la Terza Sezione civile il ricorso è fondato laddove deduce che la Corte territoriale avrebbe ricondotto un'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia sotto la lente propria della responsabilità extracontrattuale dell'articolo 2043 c.c.. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità della Asl potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), cosi richiedendo all'attrice di provare la «non visibilità del pericolo» e la «non prevedibilità dell'evento dannoso» e pervenendo all'esclusione della responsabilità dell'Azienda sull'assunto che la sconnessione del marciapiede potesse (e dovesse) essere rilevata dalla ricorrente.

Per la Suprema corte, però la tesi è errata in quanto la responsabilità ex 2051 c.c. "ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova del caso fortuito". L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile.

Dunque, tornando al caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, per la Cassazione "non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano".

Ciò non significa, prosegue la decisione, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensì ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227, 10 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227, 20 co, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.

In conclusione, per la Cassazione, deve affermarsi che "l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno".

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