Penale

Aggiotaggio, via libera al sequestro conservativo anche senza rischio di dispersione da parte del debitore

di Patrizia Maciocchi

Via libera al sequestro conservativo se c'è il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per adempiere alle sue obbligazioni. Mentre non serve che sia, al tempo stesso, configurabile un futuro depauperamento da parte del debitore. La Corte di cassazione, con la sentenza 11945 respinge il ricorso di uno dei dirigenti della Banca popolare di Vicenza contro la richiesta di riesame relativa al sequestro conservativo disposto dal Gup. La misura era stata adottata nell'ambito del processo a carico del manager e di altri dirigenti per i reati di aggiotaggio, falso in prospetto ed ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia e della banca centrale europea, in relazione all'operato della BpV negli anni 2012/2015. La difesa del ricorrente aveva sollevato in Cassazione dubbi di legittimità costituzionale sulla possibilità di applicare la misura cautelare in assenza del rischio di dispersione del patrimonio.

Un contrasto con la Carta che la Suprema corte nega, considerando sufficiente l'incapienza dei beni a soddisfare il debito. Per i giudici, infatti, le due ipotesi possono essere considerate rilevanti autonomamente. L'applicazione del sequestro conservativo presuppone, infatti, un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e quindi dal comportamento del debitore (garanzie che manchino) sia per comportamenti addebitabili a quest'ultimo (garanzie che si disperdano). Il legislatore, precisano i giudici di legittimità, ha così voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie. Una scelta in linea con l'obiettivo prevalente di proteggere comunque il credito dell'erario o dei privati.

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