Civile

Il diritto decennale del cliente ad avere copia della documentazione contabile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Copia del contratto - Diritto del cliente - Tutela ex art. 119 TUB - Limitazioni - Esclusione - Dovere di protezione in capo all'intermediario - Durata.
La norma dell'art. 119, comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. La disposizione dell'art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati.
•Corte di cassazione, sezione VI-1, 0rdinanza 11 marzo 2020 n. 6975

Rapporti bancari - Richiesta di documentazione ex art. 119 TUB - Richiesta in sede giudiziale - Rapporto con l'art. 210 c.p.c.
L'art. 119 T.U.B., comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; la norma citata riconosce infatti al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti. Sicché il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversia, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività. Va, inoltre, ricordato che nessuna inferenza interpretativa in chiave restrittiva legittima il raffronto dell'art. 119 T.U.B., comma 4, e l'art. 210 c.p.c. onde può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c.
•Corte di cassazione, sezione VI-1, ordinanza 30 ottobre 2019 n. 27769

Banche - Anatocismo e commissioni di massimo scoperto - Illegittimità - Impugnazione - Onere della prova - Ordine di esibizione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il diritto del cliente di una banca ad avere copia della documentazione contabile ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale a carattere non strumentale. Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente, adducendo la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 febbraio 2019 n. 3875

Contratti bancari - In genere diritto di copia previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Indicazione, da parte del cliente, degli estremi del relativo rapporto - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili per l'individuazione dei documenti richiesti - Sufficienza.
L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. •Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 maggio 2018 n. 13277

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