Penale

Processo penale telematico: esteso l'elenco degli atti nativi digitali da depositare tramite portale fino a cessata emergenza

Il Ministero della giustizia ha calcolato che fra il 1° dicembre 2020 e il 21 gennaio 2021 sono stati oltre 20 mila i depositi telematici effettuati tramite Pdp

di Aldo Natalini

Esteso l’uso (sperimentale) del “Portale Deposito Atti Penali” fino a fine emergenza sanitaria da Covid-19: il decreto del ministro della giustizia del 13 gennaio scorso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio), individua ulteriori tipologie di atti che i difensori dovranno depositare esclusivamente con modalità telematiche: d all’opposizione all’archiviazione alle denunce-querele, passando per la procura speciale, la nomina difensiva ovvero la rinuncia al mandato

Questa tipologia di atti nativi digitali – d’ora in poi “caricabili” nel Pdp (raggiungibile dal sito del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia  http://pst.giustizia.it) – viene ad aggiungersi a quelli per i quali era già previsto il deposito per via telematica nell’ambito del procedimento penale durante la fase pandemica (atti e documenti di polizia giudiziaria, memorie, istanze e documenti successivi alla chiusura delle indagini preliminari ).

Frattanto il ministero della giustizia ha preannunciato che, a partire dal prossimo 25 gennaio, sarà compiuto un ulteriore avanzamento, tramite l’avvio della sperimentazione del portale del processo penale telematico “bidirezionale” , che permetterà non solo di trasmettere ma anche di consultare e ricevere gli atti da remoto.

Pandemia e avvio sperimentale del Pdp, dal Dl Cura Italia al Dl Ristori uno

Come si ricorderà, il Portale del processo penale telematico era stato adottato in via sperimentale in piena “fase 1” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al dichiarato scopo di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze e soprattutto di ridurre le occasioni di accesso degli utenti (in primis: dei difensori) negli uffici giudiziari, siccome possibile fonte di contagio.

A norma dell’articolo 83, comma 12-quater.1, terzo periodo, del decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020, in «Guida al diritto», 2020, n. 15 e n. 17), gli uffici di Procura che ne hanno fatto richiesta sono stati all’uopo autorizzati, con specifico decreto del Ministro della giustizia, al deposito con modalità telematica di memorie, documenti , richieste e istanze indicate dall’ articolo 415- bis , comma 3, del Cpp , secondo le prescrizioni tecniche stabilite con provvedimento del DGSIA, previo “collaudo” della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici richiedenti.

Successivamente l’esecutivo, accelerando nella direzione della digitalizzazione del processo penale “ occasionata” dall’emergenza sanitaria, con l’articolo 24, comma 1, del decreto Ristori uno (Dl n. 137/2020, in «Guida al diritto», 2020, n. 45) ha previsto – in via generalizzata – che, fino alla scadenza del termine [di proroga dello stato di emergenza] di cui all’articolo 1 del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020 [inizialmente 31 gennaio 2021 ], onde favorire l’ulteriore semplificazione delle attività di deposito in questa fase pandemica, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall articolo 415-bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal Pdp.’

Detto termine, inizialmente fissato per legge al 31 gennaio 2021 , per effetto dell’interpolazione operata dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 2/2021è stato da ultimo differito al 30 aprile 2021 [vedi quotidiano NT Plus diritto del 15 gennaio 2021], avendo frattanto il Consiglio dei ministri il 13 gennaio scorso deliberato la proroga dello stato di emergenzasanitaria, sicché (allo stato) tale metodica di invio è l’unica utilizzabile dai difensori per le istanze conseguenti alla notifica dell’avviso di concluse indagini preliminari cioè:

-      richiesta di interrogatorio dell’indagato;

-      memorie e produzione di documenti difensivi;

-      richiesta di compimento di ulteriori indagini;

E sempre fino al 30 aprile , inoltre, sarà consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 24, comma 4, dello stesso Dl Ristori uno.

Il deposito telematico di “altri atti” nativi digitali

Lo stesso articolo 24, al comma 2, del Dl Ristori uno ha poi previsto un’ulteriore categoria “residuale” – ma di portata più ampia – di atti, documenti e istanze oggetto di deposito telematico riferibile non più ai soli Uffici di Procura, bensì agli uffici giudiziari in genere (vedi «Guida al diritto», 2020, n. 45, pagina 70-71).

A tal fine ha rinviato ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l’indicazione espressa di tali ulteriori atti difensivi per quali sarebbe stato possibile il deposito dal Pdp con le modalità stabilite dall’apposito provvedimento del DGSIA.

L’odierno decreto ministeriale dà attuazione proprio a tale previsione ed estende così l’uso del Portale telematico ai seguenti atti (nativi digitali):

-      opposizione alla richiesta di archiviazione (articolo 410 del Cpp);

-      denuncia (articolo 333 del Cpp);

-      querela (articolo 336 del Cpp) e relativa procura speciale con eventuale elezione di domicilio;

-      nomina di difensore, rinuncia o revoca del mandato (articolo 107 del Cpp).

Il deposito di tali atti con modalità telematiche avrà dunque valore legale e sarà l’unica consentita fino al 30 aprile.

Il provvedimento attuativo della DGSIA del 4 novembre scorso (n. 10667/2020), confermando sostanzialmente il contenuto delle disposizioni già dettate per la fase sperimentale dal Dl Cura Italia in data 11 maggio 2020 vale:

- sia per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici del Pm con modalità telematica previste dal citato articolo 24, comma 2;

- sia per quegli ulteriori atti - come oggi individuati dal decreto ministeriale qui allegato - atteso il richiamo dell’articolo 24, comma 2, del Dl 137/2020 alle medesime “modalità” di deposito telematico di cui al comma 1 dello stesso articolo 24.

Le modalità di deposito sono chiarite in apposito “manuale utente”, elaborato dalla DGSIA e qui allegato.

Al fine di consentire, durante questa fase epidemiologica, l’elaborazione di innovative e straordinarie modalità di gestione telematica del flusso documentale verso gli uffici giudiziari, la normativa emergenziale ha peraltro consentito alla DGSIA di individuare disposizioni tecniche relative alla modalità del deposito telematico anche in deroga alle previsioni regolamentari tecniche sull’informatizzazione del processo penale di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Dl n. 193/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 24/2020.

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