Responsabilità

Danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi

La pronuncia offre interessanti spunti per approfondire diverse tematiche del diritto bancario, dall'anatocismo, all'azione di nullità e accertamento del dare-avere prima dell'estinzione del conto, dall'efficacia probatoria dei c.d. "mastrini" al danno per illegittima segnalazione in C.R. a sconfinamento ("incaglio")

di Francesco Corallini Garampi


1. Premessa

La sentenza n. 1228/20 della Corte d'Appello di Milano affronta in una sola sede numerosi temi di notevole interesse in ambito di diritto bancario, riassumibili nei seguenti punti:
1. il correntista può, anche prima dell'estinzione del rapporto di conto corrente bancario, esperire azione di nullità contrattuale e accertamento del saldo del conto corrente.
2. L'estratto conto non è l'unica prova del dare-avere tra banca e correntista.
3. La presenza di affidamenti e linee di credito può essere dimostrata aliunde, anche in assenza di uno specifico contratto scritto.
4. È risarcibile il danno d'immagine anche in caso di illegittima segnalazione del mero ritardo o "ad incaglio".
Scopo del presente contributo è esaminare gli istituti giuridici coinvolti nei loro tratti essenziali, con l'auspicio di poter offrire spunti interpretativi e pratici.

2. Il caso
Una società citava in giudizio la banca innanzi al Tribunale di Milano proponendo, a conto corrente aperto, un'azione volta a ottenere la declaratoria di alcune nullità contrattuali e contestuale azione di accertamento dell'effettivo dare-avere tra le parti.

La società attrice chiedeva anche che venisse accertato il danno subito, rappresentato o dal discredito presso il ceto bancario a seguito di una segnalazione di ritardo nei pagamenti dei fidi e, successivamente, "a incaglio", a sua volta causato da eccessivi addebiti illegittimi per opera della banca. A dimostrazione del danno d'immagine subito per l'errata segnalazione in Centrale Rischi, l'attrice dimostrava il diniego di linee di credito espresso dalle altre due banche cui si era rivolta, diniego provocato (come espressamente motivato dalle banche stesse) dalle risultanze in Centrale Rischi direttamente collegate agli addebiti illegittimi da parte della banca convenuta.
La banca formulava diverse di eccezioni, tra cui:
- l'inammissibilità dell'azione di nullità e l'accertamento del dare-avere in costanza di conto corrente;
- la legittimità dell'anatocismo quanto meno annuale, degli usi piazza, delle c.m.s. e delle altre spese;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova per non aver parte attrice prodotto una serie continua di estratti conto;
- l'irrilevanza probatoria dei mastrini contabili.

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