Comunitario e Internazionale

Formaggio Dop, vietata la riproduzione se può indurre in errore il consumatore

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa indetta dall'associazione per la tutela del "Morbier"

di Simona Gatti


Vietato riprodurre forma e aspetto di un prodotto Dop se tale operazione può indurre in errore il consumatore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 tra l'associazione per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) e la società Fromagère du Livradois.

La vicenda esaminata dai giudici di Lussemburgo riguarda appunto quel tipico formaggio francese (Morbier) prodotto nel massiccio del Giura (Francia) che dal 22 dicembre 2000 beneficia di una denominazione d'origine protetta, caratterizzato da una striscia nera che lo divide in due parti in senso orizzontale, particolare che viene esplicitamente menzionato nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare collegato alla Dop.

Il punto controverso è che la Société Fromagère du Livradois SAS, che produce formaggio Morbier dal 1979, non si trova nella zona geografica tipica riservata alla denominazione «Morbier» e dopo un periodo transitorio, utilizza per il suo formaggio diviso in due da una striscia nera la denominazione «Montboissié du Haut Livradois». Secondo il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier questo fatto reca un danno alla Dop e rappresenta un atto di concorrenza sleale e parassitaria: viene creato e commercializzato un alimento che riprende l'aspetto visivo di quello protetto dalla Dop «Morbier».

La Corte di appello di Parigi ha rigettato il ricorso del Syndacat e la questione è arrivata davanti alla Cassazione francese che ha chiesto il parere alla Corte Ue in particolare sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 , norme dirette a tutelare appunto le denominazioni registrate.

La Corte chiarisce che i regolamenti menzionati vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, se questa riproduzione può indurre il consumatore a credere che il prodotto sia oggetto di tale denominazione registrata. Pertanto si deve valutare se la riproduzione porti in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione. La Cgue inoltre afferma che la tutela prevista dai regolamenti riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest'ultima ha a oggetto. Quindi non ha lo scopo di vietare l'utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione. Le DOP però sono tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o caratteristiche e di conseguenza DOP e prodotto da essa protetto sono strettamente collegati.

Pertanto, per escludere irregolarità occorre verificare se un elemento dell'aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata costituisce una caratteristica di riferimento particolarmente distintiva di tale prodotto e che la sua riproduzione, insieme ad altri elementi , possa "confondere" il consumatore tanto da fargli credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia oggetto di tale denominazione registrata.

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