Comunitario e Internazionale

Bocciato come aiuto di Stato il sostegno alla società dei servizi a terra di Linate e Malpensa

L'operatore pubblico degli aeroporti, partecipato dal Comune di Milano, ha utilizzato soldi pubblici per la copertura delle perdite

di Paola Rossi

Con la sentenza sulla causa C-160/19P (Comune di Milano contro Commissione Ue) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso dell'ente locale italiano contro la decisione del tribunale Ue che aveva confermato la bocciatura di Bruxelles sull'accordo con cui Sea Spa si era impegnata dal 2002 a ripianare le perdite della propria controllata Sea Handling Spa, con conseguenti aumenti di capitale, considerati appunto esborsi di denaro pubblico perché provenienti da un ente totalmente controllato da istituzioni tra cui il Comune milanese. La Sea Spa è, infatti, l'operatore pubblico degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate - fino al 2011 interamente controllata da soggetti di diritto pubblico - mentre la Sea Handling Spa la sua controllata che esercitava attività di assistenza a terra presso gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.
Dal 2002 al 2010, la società controllante Sea ha effettuato degli aumenti di capitale a favore della Sea Handling per un importo totale di 360 milioni di euro. Con decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione ha ritenuto che queste operazioni costituissero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero. Da questo passaggio prende le mosse la causa davanti ai giudice europei. Infatti, nel 2013, la Sea Handling (causa T-152/13), lo Stato italiano (causa T-125/13) e il Comune di Milano (causa T-167/13) hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea, con ricorsi separati, di annullare la decisione della Commissione. La Sea Handling (messa in liquidazione) e lo Stato italiano hanno rinunciato agli atti. Solo il Comune di Milano ha proseguito la causa decisa in primo grado il 13 dicembre 2018 dal Tribunale Ue che ha rigettato tutti i motivi di ricorso. L'ente locale, ha poi impugnato davanti alla Corte di giustizia, che ha definitivamente respinto l'impugnazione.
La Corte ha valutato come corretto il ragionamento del Tribunale, secondo cui le circostanze che il Comune di Milano fosse azionista di maggioranza della Sea e che esercitasse su di essa un controllo costante erano sufficienti per identificare tale società come "impresa pubblica" e per qualificare gli apporti di capitale da essa concessi alla Sea Handling come risorse pubbliche. La Cgue ha specificato, inoltre, che quando l'autorità pubblica è perfettamente in grado di orientare l'utilizzo delle risorse di un'impresa per finanziare altre imprese , il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall'autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente.
La Corte ha ritenuto che il Comune di Milano non è riuscito a dimostrare un errore manifesto della Commissione nel ritenere che un investitore privato non avrebbe agito come Sea per garantire la redditività della propria controllata Sea Handling. Da cui la conferma della decisione del Tribunale con cui è stato constatato che, nell'ambito dell'accordo sindacale del 26 marzo 2002, la Sea si era impegnata a compensare, per un periodo di almeno cinque anni, eventuali perdite della Sea Handling suscettibili di avere un impatto sulla continuità della sua attività economica. Orbene - dice il giudice europeo - un investitore privato non avrebbe assunto un simile impegno senza aver effettuato preliminarmente un'appropriata valutazione della redditività e della razionalità economica del suo impegno. Perciò la totale assenza di qualsiasi valutazione preliminare appropriata su redditività o razionalità economica di tali investimenti dimostra che un investitore privato non avrebbe apportato, a condizioni simili, un importo pari a quello apportato dall'investitore pubblico.
In conclusione, è stato respinto come elemento rilevante nella soluzione della vicenda lo studio economico prodotto in giudizio dal Comune di Milano in quanto è stato realizzato successivamente all'adozione delle misure contestate da Bruxelles e quindi irrilevante a fronte della constatazione della Commissione sulla mancanza di una valutazione preliminare appropriata in ordine alla redditività e razionalità economica dell'impegno di Sea spa.

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