Lavoro

Magistrati onorari, Tribunale di Roma: Governo risarcisca Tfr, gravidanza e malattia

La decisione accoglie alcune istanze della categoria ma ritiene ragionevole il diverso trattamento economico rispetto ai togati

È una decisione luci e ombre per la categoria quella depositata il 13 gennaio dal Tribunale di Roma che ha disposto il parziale risarcimento del danno, a carico della presidenza del Consiglio, per circa duecento magistrati onorari a causa del mancato recepimento di direttive europee. Per la quantificazione però servirà un ulteriore giudizio.

Secondo alcuni "non togati" sarebbe già superata dalla sentenza UX della Corte Ue del luglio scorso sul riconoscimento della qualifica di "lavoratori" , decisione peraltro diffusamente citata. Secondo altri, è comunque una importante vittoria sul fronte del riconoscimento della funzione giurisdizionale, anche sotto il profilo della illegittima reiterazione dei contratti.

La II Sezione civile, giudice Lelia Popof ha infatti condannato Palazzo Chigi a risarcire i non togati per l'inadempimento della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nella parte relativa ai limiti alla reiterazione di incarichi a termine e nella parte relativa al divieto di disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio, e, fino al 15 agosto 2017, anche, per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale e la copertura Inail contro gli infortuni e le malattie e professionali.

Il discrimine è l'entrata in vigore della riforma Orlando, il Dlgs n. 116/2017. Il testo ha infatti riconosciuto delle nuove garanzie agli onorari e cio ha comportato, in alcuni casi, il risarcimento soltanto per il pregresso. Così è stato per l'inadempimento della direttiva 2003/88/CE nella parte relativa al riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, previsto per coloro che erano rimasti sotto il vecchio regime (sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15 agosto 2017).

È scattata poi la condanna anche per l'inadempimento della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità, "tranne che, a partire dal 15.8.2017, per quanto riguarda la previsione per cui la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico".

Per il Tribunale invece, con riferimento all'entità della retribuzione, non è ravvisabile la violazione del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, rispetto ai magistrati ordinari, fatta salva ovviamente ogni valutazione in altra sede giurisdizionale sulla adeguatezza della retribuzione rispetto al parametro costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione. Nell'ambito del trattamento retributivo, come detto, non sussistono invece ragioni per escludere i magistrati onorari dal trattamento di fine rapporto, trattandosi di indennità che spetta a tutti i lavoratori, anche a tempo determinato.

Per l'ex consigliere del Csm e giudice romano Aldo Morgigni, componente del Comitato direttivo centrale dell'Anm: "È stato riconosciuto per la prima volta il diritto dei magistrati onorari al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle direttive comunitarie che tutelano i lavoratori, riconoscendogli il diritto a ferie retribuite, a congedi ed assenze retribuite per maternità e paternità, a percepire un trattamento previdenziale ed il TFR".

"Secondo il tribunale di Roma - spiega Morgigni- i magistrati onorari hanno anche diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del loro lavoro e comunque sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. Si tratta della prima decisione nazionale che riconosce a centinaia di magistrati onorari la violazione dei diritti riconosciuti dal diritto europeo, ampliando l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea, che si era pronunciata solo sul diritto alle ferie retribuite."

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