Lavoro

Rider autonomi, inapplicabile la tutela per la condotta antisindacale

Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso presentato da tre organizzazioni territoriali della Cgil contro Deliveroo

di Angelo Zambelli

Si torna a parlare di riders. Con decreto pubblicato il 9 febbraio, il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso presentato da tre organizzazioni territoriali della Cgil contro Deliveroo, società del food delivery, lamentando la condotta antisindacale attuata dall’azienda.

L’antisindacalità, secondo le OO.SS. ricorrenti, sarebbe consistita nell’avere l’azienda imposto ai propri ciclofattorini l’applicazione del nuovo contratto collettivo di settore sottoscritto da Assodelivery (associazione dell’industria del food delivery) con Ugl riders, che era stato tacciato - non solo da parte dei sindacati, ma anche da parte dello stesso ministero del Lavoro – di essere un “contratto pirata”, poiché stipulato con un sindacato compiacente e carente del necessario requisito della rappresentatività.

Secondo la prospettazione dei sindacati ricorrenti, Deliveroo avrebbe imposto ai propri riders una scelta obbligata: sottoscrivere un nuovo contratto di collaborazione con espresso rinvio al nuovo Ccnl di settore, oppure non poter più lavorare, posto che il vecchio contratto non sarebbe più stato conforme alla legge dal 3 novembre 2020. Questa data non era, in effetti, casuale: il decreto legge 101/2019 sui riders prevedeva, infatti, che da tale data in avanti, in assenza di un contratto collettivo di settore stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, le società del food delivery non avrebbero più potuto retribuire i propri riders a cottimo (ossia in base alle consegne effettuate), dovendo garantire loro un compenso minimo orario parametrato ai minimi previsti dai contratti collettivi dei settori affini.

Ebbene, il giudice fiorentino ha ritenuto inapplicabile ai riders la tutela e il rito d’urgenza previsto dall’articolo 28 della legge 300/1970, che legittima le articolazioni territoriali delle OO.SS. nazionali ad agire in giudizio qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Tale inapplicabilità viene fatta discendere – ed è ciò che rende la pronuncia in commento di grande interesse – da una circostanza tanto semplice quanto dirimente: i riders non sono lavoratori subordinati ma, al più, collaboratori autonomi ai quali è applicabile solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo del lavoro subordinato, qualora i loro rapporti siano etero-organizzati dalla piattaforma digitale.

Il Tribunale di Firenze giunge a tale conclusione, nel solco tracciato dapprima dalla Corte d’appello di Torino e, successivamente, dalla Cassazione nel caso Foodora (e in netto contrasto con la decisione del Tribunale di Palermo dello scorso novembre, che aveva affermato la natura subordinata del contratto di lavoro di un ciclofattorino di Glovo) osservando come i riders non siano obbligati a rendere la prestazione di lavoro, essendo invece liberi di dare o meno la propria disponibilità per i turni offerti dall’azienda e, quindi, di decidere se e quando lavorare, in ciò restando lavoratori autonomi cui non è possibile ricollegare tutte le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

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