Responsabilità

Il titolare della profumeria risarcisce il pedone scivolato a terra per l'acqua saponata gettata davanti il negozio

Già la Corte d'appello aveva condannato il proprietario a corrispondere alla donna scivolata a terra l'importo di 41mila euro

di Giampaolo Piagnerelli

Il proprietario della profumeria è tenuto a risarcire il pedone che scivola sulla strada antistante l'esercizio bagnata con acqua e sapone. E questo anche se a lavare per terra non è un lavoratore subordinato, ma un soggetto generico che abbia ricevuto l'incarico dal titolare del negozio. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 1107/21.

I fatti. Alla base della sentenza una vicenda finita in Corte d'appello di Roma che sulla base dell'articolo 2049 del Cc (responsabilità dei committenti) aveva condannato la profumeria al pagamento di 41mila euro quale risarcimento del danno fisico, oltre alle spese di lite, a favore della donna scivolata. La profumeria si è difesa eccependo che tra il soggetto che aveva lavato il marciapiede e la struttura non c'era alcun vincolo di lavoro subordinato né occasionale. Il ricorrente – a tal proposito- ricorda che se da un lato il proprietario dell'esercizio deve tenere pulita la strada davanti l'esercizio, il pedone deve fare attenzione altrimenti si rischia di affermare il pericoloso principio di un risarcimento senza un criterio ben definito. La Cassazione ritiene, citando l'articolo 2049 del Cc, che il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto dal momento che l'articolo 2049 del cc (si veda anche la sentenza della Cassazione n. 10445/19), non richiede affatto quale presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quindi - secondo la Cassazione - non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato sul marciapiede l'acqua insaponata e la titolare della profumeria ,ci fosse un rapporto di lavoro subordinato.

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