Penale

Ricorso cautelare solo al giudice competente

Atto valido se la cancelleria di un altro luogo lo trasmette entro 10 giorni, ma un eventuale ritardo da parte di questa non potrà essere contestato

di Patrizia Maciocchi

Il ricorso cautelare per Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, o in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, va presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento o del giudice “autore” dell’ordinanza. Nel caso di presentazione ad un ufficio diverso il ricorrente si assumerà il rischio di veder dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’atto se non arriva al giudice competente entro dieci giorni. La data rilevante, ai per la tempestività è, infatti, quella in cui l’atto arriva al giusto destinatario. Con l’avvertenza che eventuali ritardi non possono essere contestati alla cancelleria. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 1626/2021) dettano un principio chiaro per evitare che molti ricorsi si traducano in un nulla di fatto. Ed escludono che la via indicata sia incostituzionale perché a maglie più strette rispetto alle modalità ordinarie dell’atto di impugnazione, che consentono il deposito anche nel luogo in cui si trovano parti private o difensori. Né può essere considerata lesiva del diritto di difesa, anche rispetto ai principi affermati dalla Cedu sul giusto processo.

La conclusione raggiunta è basata su un’interpretazione letterale della norma di riferimento (articolo 311 del Codice di procedura penale) e sulla finalità perseguita dal legislatore che non si presta a deroghe o a interpretazioni adeguatrici.

La “disparità” di trattamento è giustificata, oltre che dalle differenze strutturali dei giudizi di merito e di legittimità, dall’interesse primario che l’ordinamento riconosce all’esigenza di celerità del giudizio di impugnazione. E la modalità corretta per raggiungere lo scopo è quella che consente al giudice che ha emesso il provvedimento di venire subito a conoscenza del ricorso mettendolo nella condizione “con prontezza” di formare i fascicoli. L’intento di una definizione celere in nome dell’urgenza è confermato dalla norma (comma 3) con la quale si impone al giudice della cancelleria che riceve l’atto «di curare che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale trasmette, entro il giorno successivo, gli atti alla Corte di Cassazione». Nessuna rotta di collisione, infine, con i principi sovranazionali sul giusto processo. Sulle modalità di presentazione dell’impugnazione la Corte Edu lascia agli Stati un ampio margine di apprezzamento nel quale rientra anche l’imposizione di criteri rigorosi. Detto questo resta aperta la possibilità di presentare il ricorso in luogo diverso ma a rischio della parte. Se questo arriva all’ufficio competente entro i 10 giorni previsti l’atto sarà valido perché ha raggiunto il suo scopo al di là della presentazione “irrituale”. Ma se non avviene, alla cancellaria incompetente non potrà essere contestato il ritardo o l’errore nella trasmissione. Né potrà essere onerata della spese della stessa trasmissione.

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