Civile

Mediazione obbligatoria e locazioni: la mancata partecipazione assurge ad argomento di prova, gli errori da non fare

Dal Foro di Livorno la conferma che il contegno ostativo alla procedura può assumere efficacia probatoria in sede giudiziale

di Federico Ciaccafava

In tema di mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte chiamata nel procedimento, concorre, in forza del combinato disposto degli articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 e articolo 116 del codice di procedura civile, a corroborare il materiale probatorio assunto dal giudice in corso di causa, con valutazione sfavorevole per la predetta parte resasi assente senza addurre alcuna motivazione.

 

La sentenza del tribunale di Livorno n. 925

Tale il principio che si evince dall’esame di una recente pronunzia del foro di Livorno che, nel pronunciare la risoluzione di due distinti contratti di locazione immobiliare, dalla mancata partecipazione in mediazione obbligatoria del conduttore, ha ritenuto suffragare gli elementi probatori raccolti a sostegno della fondatezza delle pretese del proprietario opposto sulla morosità e sul grave inadempimento (cfr., Tribunale di Livorno, Sezione civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 925 - Giudice Simona Capurso).

 

La vicenda all’esame dei giudici

La società locatrice intimava lo sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice non avendo quest'ultima corrisposto i canoni di locazione contrattualmente concordati in riferimento ad alcuni immobili siti in Livorno. Quest’ultimi erano stati concessi in locazione ad uso diverso dall’abitazione dal mese di febbraio 2020 al mese di maggio 2020 con due distinti contratti di locazione, con garante una terza società per azioni. Dopo una prima breve udienza in cui parte convenuta si era costituita rappresentando di aver parzialmente sanato la morosità e chiedendo un breve rinvio per il pagamento di quanto residuava, all’udienza successiva, a fronte della reiterazione di parte intimante per la convalida dello sfratto in ragione della persistenza della morosità, parte intimata si era opposta alla convalida dello sfratto e, richiamato l’articolo 91 del Dl 18/2020, deduceva che in applicazione di tale norma, l’inadempimento non poteva essere mai essere considerato grave stante le difficoltà oggettive connesse all’emergenza COVID 19. Disposto il mutamento del rito ex articolo 667 del codice di procedura civile, emettendo ordinanza provvisoria di rilascio, il giudice concedeva alle parti termine per il deposito di memorie integrative e fissava udienza per la prosecuzione del giudizio, previo esperimento della mediazione.

 

La mancata partecipazione e la prova civile

Nel giudizio di opposizione, dopo il fallimento del tentativo obbligatorio di mediazione per mancata partecipazione di parte intimata – non costituitasi – parte opposta insisteva per la dichiarazione di risoluzione di entrambi i contratti di locazione a motivo del grave inadempimento della controparte con riserva di agire con separato giudizio per il recupero degli ulteriori canoni dovuti e non pagati. Si costituiva in giudizio la sola società garante della conduttrice intimata, alla quale era stato notificato lo sfratto, limitandosi a chiedere l’adozione da parte del giudice dei provvedimenti ritenuti opportuni, non opponendosi alla domanda di risoluzione dei contratti e rendendosi disponibile alla restituzione dell’immobile locato detenuto in forza di contratto di comodato. Istruita esclusivamente in via documentale la causa, il giudice ha infine dichiarato la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice, confermato l’ordinanza di rilascio degli immobili e regolato le spese del grado, comprensivo della fase sommaria, secondo il criterio della soccombenza.

 

La questione giuridica sottostante

Muovendo dal consolidato principio, espressione del diritto vivente, secondo il quale mentre il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, il debitore convenuto è tenuto a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da un inadempimento non tanto grave da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il giudice ha ritenuto assolto l’onere probatorio di parte opposta con la produzione dei contratti di locazione e con l’allegazione dell’inadempimento di controparte. Quest’ultima, al contrario, costituitasi esclusivamente nel procedimento sommario di sfratto, non ha fornito alcuna prova alcuna rispetto ai fatti posti a fondamento dell’opposizione, neppure del presunto parziale adempimento della morosità.

 

Inoltre, ed è il profilo che anima l’interesse per la decisione in esame, proprio dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo della conduttrice, pur ritualmente convocata, al procedimento di mediazione obbligatoria, il giudice, in applicazione degli articoli 8, comma 4-bis del Dlgs n. 28 del 2010 e articolo 116 del codice di procedura civile, ha tratto argomento di valutazione del materiale probatorio già assunto in corso di causa in senso sfavorevole per la medesima, evincendone la definitiva sussistenza della prova circa la fondatezza delle pretese del proprietario opposto sulla morosità e sul grave inadempimento.

 

Infatti, attraverso il meccanismo normativo innescato dal rinvio operato dall’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 al regime di valutazione delle prove stabilito dal codice di rito, il legislatore ha previsto che “…dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile…”  La disposizione richiamata, dopo aver esordito enunciando il dovere del giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo la legge disponga altrimenti (comma 1), dispone che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” (comma 2).

 

Nell’ipotesi in esame, la discrezionalità di cui gode il giudice è quindi ampia, in quanto non si limita allo scrutinio della sussistenza di un giustificato motivo la cui mancanza consente, a carico della parte poi costituita in giudizio, l’irrogazione della pena pecuniaria prevista dalla seconda parte della medesima disposizione del Dlgs n. 28 del 2010, ma comprende la valutazione della utilizzazione, quale argomento di prova, di uno specifico contegno extraprocessuale, ovvero la condotta assunta dalla parte regolarmente convocata nel procedimento di mediazione. Dalla formulazione della norma si evince trattarsi di potere (“può”) e non già di dovere (“deve”). Un potere che, nel caso di specie, è stato sapientemente amministrato nel complesso motivazionale dal giudice adito, il quale, a fronte di un materiale probatorio già favorevole all’opposto e sfavorevole all’opponente ha ben applicato il disposto in esame individuando proprio nella mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria da parte della opponente quell’ulteriore argomento di prova che invera e conferma la fondatezza delle pretese attoree. L’argomento di prova, costituito dal rifiuto opposto con comportamento concludente ostativo al procedimento rispetto all’invito a conciliare rivolto alle parti dal giudice all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, se non può assurgere a consistenza di prova in ragione della sua diversa peculiare sostanza, che è quella di corroborare le prove rimesse al prudente apprezzamento del giudice, ben può fungere, da interpretazione ed integrazione del complessivo materiale probatorio già assunto a fondamento della domanda attorea. La decisione in esame, interpretando ed applicando correttamente il disposto normativo, evidenzia la rilevanza che può assumere l’argomento di prova nel contesto motivazionale, la cui presenza, in sede di convincimento del giudice, può rivelarsi tutt’altro che trascurabile.

 

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