Civile

Il principio affermato dalla Suprema Corte sulla rilevanza castale delle torri eoliche lascia ancora incertezze ai fini IMU

Il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte sulla questione catastale non ha dato una risposta definitiva e certa a valere su tutte le controversie pendenti e, apparentemente, ha lasciato ancora irrisolta ed attuale la questione relativa al valore catastale da assumere quale base imponibile ai fini IMU in attesa di una specifica risposta da parte dei giudici di merito.

di Giovanni B. Calì e Beatrice Fimiani*


Il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte sulla questione catastale (Ord., n. 20726, n. 20727 e n. 20728, del 30 settembre 2020; Ord., n. 21460 n. 21461 n. 21462 del 6 ottobre 2020; Ord. n. 21286 n. 21287 n. 21288 del 5 ottobre 2020) (sul tema vedi precedenti contributi "Per la Suprema Corte occorre un accertamento in fatto per stabilire la rilevanza catastale delle torri eoliche" e "La scienza tecnico-ingegneristica a supporto della irrilevanza fiscale delle torri eoliche") non ha dato una risposta definitiva e certa a valere su tutte le controversie pendenti e, apparentemente, ha lasciato ancora irrisolta ed attuale la questione relativa al valore catastale da assumere quale base imponibile ai fini IMU in attesa di una specifica risposta da parte dei giudici di merito.

Successivamente all'entrata in vigore della c.d. legge sugli imbullonati (art. 1, co. 21, Legge n. 208/2015) - che, come noto, ha segnato un importante cambio di passo nella politica fiscale del settore energetico prevedendo un'esclusione dal computo della rendita castale degli immobili censibili nelle varie categorie catastali dei gruppi D e E dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» - i valori catastali degli immobili censibili in dette categorie sono stati aggiornati attraverso la procedura DO.C.FA. escludendo il valore degli elementi rispondenti al requisito funzionale previsto ai fini della prescritta esclusione.

In particolare, per quanto riguarda lo specifico settore della produzione di energia da fonte eolica, sono state variate le rendite castali degli aereogeneratori, accatastati in categoria D/1 (opifici), postulando lo scorporo – dall'originario valore catastale di ciascun singolo impianto eolico – della porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo di energia, ed identificabile nell'aerogeneratore e nella torre su cui il primo viene ad essere inscindibilmente installato.

Per espressa previsione normativa, le rendite castali aggiornate nel corso del primo semestre 2016 in base alle nuove regole previste per gli "imbullonati", hanno avuto effetto, in deroga al principio generale, già a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno 2016 e, pertanto, a valere da tale anno sono state assunte a base della determinazione del valore imponibile ai fini IMU.

L'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni tecniche dalla stessa diramante, chiaramente in via "autoreferenziale", con alcuni documenti di prassi (Circolari n. 2/E/2016 e n. 27/E/2016), ha contestato l'inquadramento catastale adottato dagli operatori del settore disconoscendo lo scorporo del valore della torre di sostegno in quanto ritenuta quale opera muraria al pari del basamento di cemento su cui la stessa poggia e confermando invece l'irrilevanza catastale del solo aerogeneratore.

Le rettifiche delle rendite castali operate dall'Agenzia delle Entrate ed il contenzioso che ne è scaturito, hanno inevitabilmente posto il dilemma circa le modalità di adempimento dell'IMU in attesa della risoluzione della sottostante questione catastale. In particolare, si è posto il tema circa l'opportunità di assumere quale valore imponibile le rendite rettificate dall'Agenzia delle Entrate (e dunque assoggettando a tassazione anche l'elemento torre), avvalendosi della regola del "solve et repete" che, da un lato, scongiura un aggravio di oneri aggiuntivi in termini di sanzioni e interessi, ma dall'altro implica la presentazione di tempestive istanze di rimborso ai fini del recupero dei tributi che, eventualmente all'esito del contenzioso, risulteranno indebitamente versati. In tal caso occorre avere riguardo alle regole fissate dall'art. 1, co. 164, della Legge n. 296/2006 - a mente del quale "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione" – e presentare la domanda di rimborso entro il citato termine che, per il caso di specie, si può ritenere che decorra dalla data in cui il relativo diritto è divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sulla specifica questione catastale (Cass., Ord. n. 12297 del 17 maggio 2017; in tal senso anche Ord. n. 22545 del 10 settembre 2019). Peraltro, la citata disposizione prevede anche che "L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza" intendendo con ciò garantire una ragionevole solerzia nell'erogazione dei rimborsi.

Molti operatori del settore hanno invece optato per la soluzione meno prudenziale, ed hanno continuato ad assumere quale base imponibile ai fini IMU le minori rendite castali come risultati a seguito dello scorporo del valore della torre di sostegno dell'aereogeneratore.

Ai fini del versamento dell'IMU alle scadenze a venire l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione castale non si pone in modo del tutto indifferente poiché fino ad ora la scienza ingegneristica, di cui il giudice di merito dovrà tener conto proprio secondo i principi affermati dai giudici di legittimità, ha unanimemente ed autorevolmente acclarato la natura funzionale dell'elemento torre allo specifico processo produttivo e la sua conseguente irrilevanza ai fini della determinazione del valore castale degli impianti eolici.

Leggi anche: La scienza tecnico-ingegneristica a supporto della irrilevanza fiscale delle torri eoliche

*a cura del Dott. Giovanni B. Calì e dell' Avv. Beatrice Fimiani, studio CMS

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