Civile

L’emergenza stimola l’invio delle parti in mediazione

Per il Tribunale di Perugia, il giudice dispone il tentativo di mediazione anche in base al principio solidaristico per giungere prima a definire la lite

ADOBESTOCK

di Marco Marinaro

Nel disporre la mediazione il giudice deve valutare la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, valorizzando le opportunità che in concreto possono trarre le stesse da una composizione stragiudiziale della lite. Non senza tenere conto della situazione emergenziale che, se da un canto rallenta l’attività giudiziaria, dall’altro stimola le parti a riconsiderare le reciproche posizioni nell’attuale contesto socio-economico, anche sulla scorta del principio solidaristico, per una più rapida e definitiva risoluzione della controversia. Sono alcune delle motivazioni poste a base di una interessante e articolata ordinanza del Tribunale di Perugia del 6 ottobre 2020 (estensore Paini) che ha disposto la mediazione nel corso di un processo che riguardava un contratto di franchising (ormai cessato) e la connessa violazione del patto di non concorrenza, con richiesta di risarcimento del danno (il valore è di circa 200mila euro).

La scelta di disporre la mediazione viene fondata dal giudice su una serie di rilievi che attingono in particolare al comportamento delle parti, ma anche alla complessità dei rapporti personali e commerciali, «ciò che induce a ritenere utile un esame della vicenda che non tenga conto solo di valutazioni strettamente giuridiche ma si estenda a più ampie valutazioni di convenienza rispetto a possibili soluzioni concordate».

Peraltro, il Tribunale evidenzia come l’ordinamento riconosca «alle parti la capacità di regolarsi in autonomia, anche risolvendo le controversie tra loro insorte alla luce dei propri concreti interessi sostanziali e non solo delle specifiche domande azionate nel processo» e che invece «in sede giudiziale non è dato procedere alla gestione del conflitto nella sua globalità, in quanto il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande ritualmente introdotte». Non senza rilevare che la mediazione, nel caso di specie, non ritarda la definizione giudiziale sussistendo la necessità di disporre il rinvio della trattazione, per cui il disposto tentativo «consente quantomeno che il tempo necessario al rinvio non vada a detrimento delle parti e anzi possa essere di sicura utilità».

Inoltre, l’emergenza in corso «rende più evidente l’opportunità di una definizione stragiudiziale del contenzioso in essere, atteso che le parti in lite possono, tenendo presenti anche questioni diverse da quelle dedotte nel processo (come, ad esempio, la continuità dei rapporti familiari o d’affari, o l’immediata liberazione di risorse finanziarie per l’impresa, o ancora la sussistenza di ulteriori contenziosi di cui sia utile la contestuale definizione), riconsiderare le proprie complessive posizioni nella prospettiva dell’attuale contesto socio-economico, considerato infatti che nell’attuale contesto emerge, anche sulla scorta del principio solidaristico, l’interesse a una mediazione delle posizioni in conflitto, che possa raggiungere, con reciproca soddisfazione, una immediata e definitiva chiusura della lite».

Sulla base di questi presupposti, il Tribunale dopo aver precisato che «non costituiscono motivi ostativi alla mediazione né il merito della controversia né la concreta mediabilità della lite la cui valutazione è già stata operata dal giudicante», sollecita le parti a partecipare personalmente perché la mediazione sia effettiva (sottolineando che «le parti hanno infatti facoltà di esprimersi sulla possibilità di procedere alla mediazione e non sulla effettiva volontà di procedervi»). Viene infine evidenziata la possibilità di nominare anche mediatori ausiliari ed esperti, di produrre nel processo l’eventuale consulenza tecnica acquisita in mediazione, invitando il mediatore a formulare («in ogni caso») una proposta conciliativa nell’ipotesi di mancato accordo, richiamando le parti anche al rispetto degli obblighi di lealtà e probità e delle connesse sanzioni previste dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile.

Il provvedimento si colloca nell’ambito del progetto «Giustizia condivisa» in essere presso il Tribunale civile di Perugia che vede quali partner scientifici l’Università di Perugia e l’Università di Firenze per la promozione dell’attività di supporto ai giudici e l’implementazione di procedure di risoluzione delle liti attraverso provvedimenti giudiziali di invio delle parti in mediazione.

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