Civile

Garante Privacy: pubblicate le nuove FAQ in materia di Videosorveglianza

FAQ in tema di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

di Luca Tufarelli*, Carola Spada**


Il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta a diverse segnalazioni, reclami e quesiti ha pubblicato, con provvedimento del 5/12/2020, le FAQ in tema di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

Per alcuni versi sono stati ribaditi concetti già noti, come la necessità di rispettare i principi (i) di minimizzazione dei dati riguardo alla modalità di ripresa e alla dislocazione dell'impianto,
(ii) di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite,
(iii) di responsabilizzazione del titolare del trattamento, in base al quale compete a quest'ultimo il compito di effettuare le opportune valutazioni in merito alla liceità e proporzionalità del trattamento, nonché circa la necessità di eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima dell'installazione degli impianti.

Con riferimento all'informativa da fornire agli interessati è stata ribadita la possibilità di utilizzare un modello semplificato, come un cartello, contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, fermo restando l'obbligo di rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento.

Per quanto attiene ai tempi di conservazione delle immagini registrate, salva l'applicazione di specifiche norme di legge, è stato precisato che essi devono essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto, alle finalità del trattamento e al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, tenendo sempre conto dei principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati. In ogni caso la cancellazione dovrebbe avvenire entro pochi giorni dalla raccolta (preferibilmente con meccanismi automatici). Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

In aggiunta a tali concetti di carattere generale sono state altresì fornite risposte in merito a temi specifici.

In particolare, sull'installazione di sistemi di videosorveglianza condominiali l'Autorità ha disposto che questa deve avvenire previa assemblea condominiale, quando venga raggiunto il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti. I termini conservazione delle immagini sono ritenuti congrui ove non superino i 7 giorni.

Con riferimento alla possibilità di predisporre sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche al solo fine di monitorare la proprietà privata, è stabilito che per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615-bis c.p.), l'angolo di visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria pertinenza, escludendo quindi la ripresa delle aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse), delle zone di pertinenza di soggetti terzi, di aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Di particolare interesse anche la questione relativa all'utilizzo di telecamere di sorveglianza casalinghe, le c.d. "smart cam". Il Garante ha affermato la loro legittimità nella misura in cui vengano utilizzate per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, con la precisazione che eventuali dipendenti o collaboratori che frequentino l'abitazione (babysitter, colf, ecc.) devono essere preventivamente informati dal datore di lavoro circa la presenza delle telecamere. Inoltre deve essere escluso il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), deve essere fornita adeguata protezione ai dati acquisiti con idonee misure di sicurezza e deve essere esclusa la diffusione dei dati raccolti.
Altro quesito a cui è stata fornita risposta riguarda la possibilità, da parte dei Comuni, di utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare le modalità di utilizzo, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.

In tal caso l'utilizzo delle telecamere ha carattere sussidiario: è possibile ricorrevi solo qualora sistemi di controllo alternativi si rivelino inefficaci o comunque inadeguati allo scopo. Resta comunque fermo, anche in questo caso l'obbligo di rispettare il principio di minimizzazione dei dati, nonché di fornire l'informativa agli interessati mediante l'affissione di appositi cartelli nelle aree interessate.

Sul tema dei sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti le violazioni del Codice della strada, oltre alla segnalazione delle telecamere tramite cartelli, è stabilito che le fotografie o i video che attestano l'infrazione non possono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo; d'altra parte l'interessato può richiederne copia ovvero esercitare il diritto di accesso ai propri dati, ma in caso di richiesta di trasmissione delle immagini, le riprese di eventuali passeggeri presenti a bordo del veicolo devono essere opportunamente oscurate.

Infine il Garante ha precisato che in alcuni casi in cui vengono predisposti sistemi di videosorveglianza non si applica la normativa in materia di protezione dati. Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il la raccolta delle immagini non consente l'identificazione delle persone fisiche (come le riprese ad alta quota, o di videocamere integrate in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio).

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*Founding partner Studio Legale Ristuccia Tufarelli e Partners

**Avvocato, Studio Legale Ristuccia Tufarelli e Partners

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