Lavoro

Mobilità, l'azienda ha libertà discrezionale nel definire la fungibilità di dipendenti in esubero

Non può il giudice definire illegittima la definizione del perimetro di comparazione tra i diversi lavoratori

di Paola Rossi

Il giudice non può entrare nel merito delle scelte aziendali sulla fissazione dei criteri di fungibilità tra i dipendenti in procedura di mobilità. La corte di appello aveva, invece, dato ragione al lavoratore licenziato che contestava la mancata comparazione delle proprie competenze con tutti i lavoratori fungibili presenti in azienda. La comunicazione di avvio della procedura di mobilità, che contiene i criteri di fungibilità in caso di esuberi che comportino il licenziamento, è frutto di una valutazione aziendale non contestabile nel merito se non nella fase di trattativa e doverosa collaborazione col sindacato o con le rappresentanze interne .

La Cassazione con la sentenza n. 28816/2020 ha perciò accolto il ricorso dell'azienda contro l'annullamento del licenziamento di un proprio dipendente addetto a mansioni in esubero in aderenza al documento con cui l'azienda comunica alle autorità competenti e al sindacato le proprie scelte di mantenimento o di riduzione di personale per i vari comparti di cui è composta.

I giudici di legittimità bocciano il ragionamento della Corte di appello che aveva accolto le lamentele del lavoratore licenziato, che affermava che le sue mansioni, considerate in esubero rispetto ai fini aziendali, non erano state in realtà comparate con quelle di altri dipendenti appartenenti a reparti non sottoposti al taglio del personale.

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