Civile

Assegno divorzile, per accedere ai dati finanziari dell'ex serve il sì del tribunale

di Francesco Clemente


Se pende una causa civile per il calcolo dell'assegno divorzile, il coniuge non può chiedere di accedere direttamente ai dati finanziari dell'ex, senza prima avere l'autorizzazione del presidente del Tribunale. Il Tar di Bologna - sentenza 798/2016, Prima sezione, 31 agosto – ha chiarito che in questo tipo di liti non si possono infatti invocare le norme sul diritto all'accesso amministrativo (legge 241/1990), perché occorre rispettare quelle civilistiche sul pignoramento, che consentono al creditore di ricercare su determinate banche dati i beni da sottoporre a esecuzione forzata – con accesso telematico diretto dell'ufficiale giudiziario o tramite gestori in caso di malfunzionamenti – solo dopo l'“ok” del Tribunale del luogo in cui si trova di fatto il debitore (art. 492-bis, Codice di procedura civile).
In questo caso il Tar ha dato ragione all'agenzia delle Entrate contro una donna che, senza il “sì” del giudice, aveva chiesto di accedere alle informazioni sull'ex marito presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria. Per la ricorrente, anche in questi casi l'accesso non può subire limiti ulteriori a quelli della specifica normativa, poiché non solo le norme sul pignoramento non solo applicabili, ma soprattutto perché l'obbligo del “via libera” del Tribunale - introdotto dalle modifiche al Cpc della “riforma della giustizia” del 2014 - è stato abolito dal recente decreto “giustizia per la crescita” (articolo 14, Dl 83/2015, poi legge 132/2015).
Il collegio ha invece spiegato che con un interesse all'accesso collegato «direttamente (e dichiaratamente)» a una causa civile in corso contro l'ex coniuge per il calcolo del “mantenimento”, la «controversia rientra a pieno titolo nella cause in materia di diritto di famiglia». In tal caso l'accesso telematico all'Archivio dei rapporti finanziari, è ammesso solo previo rilascio di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale: lo prevede l'articolo 155-sexies del Cpc che «ha esteso in favore della parte creditrice…, vista l'importanza e la delicatezza delle controversie stesse, alcune parti della disciplina del processo esecutivo civile, con particolare riferimento alla possibilità di ricerca con modalità telematiche dei beni ex art. 492 bis cod. proc. civ. su determinate banche dati». La prescrizione è ancora in vigore poiché il citato decreto “giustizia per la crescita” ha solo cambiato il «presupposto» della ricerca telematica: non più disciplinata da un «mai adottato» decreto del ministro della Giustizia, ma operativa tramite un «elenco delle banche dati» disponibile sul portale dei servizi.
Ottenuta l'autorizzazione dal presidente del Tribunale, il creditore può prendere visione ed estrarre copia dei dati presenti o accessibili negli archivi dell'Anagrafe tributaria (incluso l'Archivio dei rapporti finanziari), del Pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali. In questo caso, il “sì” del giudice avrebbe “aperto” i rapporti attivi dell'ex coniuge con gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (esclusi saldo, giacenza media, singoli movimenti, e operazioni su conto corrente postale sotto i 1.500 euro).

Tar Bologna - Sentenza 798/2016

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