Il CommentoImmobili

Condominio, assemblee in videoconferenza e basta l'adesione di un terzo

Il punto sulle modifiche in materia condominiale introdotte dalla conversione del Dl Agosto

di Antonio Scarpa

La legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, ha introdotto rilevanti novità in materia di condominio.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali e disposizioni urgenti in materia condominiale (Dl 104/2020, convertito con modifiche dalla legge 126/2020, articoli 63 e 63-bis)
Raccogliendo le sollecitazioni di interpreti e operatori, che da mesi invocavano apposite norme relative alle gestioni condominiali idonee a far fronte alla fase emergenziale legata all'epidemia da Covid-19, gli articoli 63 e 63-bis del Dl n. 104 del 2020, come modificati in sede di conversione, hanno così stabilito:
1) che sono validamente approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (dunque, il quorum deliberativo dell'assemblea di seconda convocazione ex articolo 1136, comma 3, del Cc) le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi a oggetto l'approvazione degli interventi per l'efficienza energetica di cui all'articolo 119 del Dl n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, di cui all'articolo 121;
2) che «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale», ma «previo consenso di tutti i condomini», la partecipazione all'assemblea può avvenire «in modalità di videoconferenza», dovendo, in tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, essere «trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione»;
3) che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, di cui all'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione al Cc, «se prevista in modalità di videoconferenza», debba contenere l'indicazione - in alternativa (come fa capire l'impiego della congiunzione disgiuntiva «o») a quella del luogo, «della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa»;
4) ancora, che «il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19».

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