Civile

Estesi i permessi di soggiorno convertibili

di Marco Noci

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e altro.Il provvedimento affronta il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi in permessi di lavoro subordinato o autonomo. Alle categorie di permessi convertibili già previste dall’articolo 14 del Dpr 394/1999, si aggiungono i permessi per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza ai minori.

La scelta governativa appare dettata per un verso dalla giurisprudenza amministrativa consolidatasi nel tempo (si pensi ai permessi di soggiorno per motivi religiosi) che ha visto prevalere la tesi dello straniero, mentre in altri casi la volontà ministeriale appare quella di ridurre il contenzioso pendente avanti ai Tribunali per i minorenni (si pensi ai ricorsi ex articolo 31 del Testo unico immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minore che, di solito, vengono reiterati fino alla maggiore età del figlio) e dall’altro, infine, nel tentativo di limitare l’occupazione irregolare (per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide visti i lunghi tempi dell’istruttoria delle domande).

Meno chiara la scelta della convertibilità dei permessi di soggiorno per residenza elettiva che riguardano gli stranieri che hanno scelto di vivere in Italia dimostrando considerevoli disponibilità economica. La convertibilità dei permessi di soggiorno per assistenza minore non tiene conto della possibilità che tale scelta – che, fino ad oggi, ha rappresentato la soluzione (unitamente alla richiesta di asilo – protezione internazionale) per un soggiorno regolare sul territorio italiano - potrebbe, in futuro, determinare una forte immigrazione di famiglie che, attraverso la soluzione prevista dall’articolo 31 citato, cerchino, in un arco temporale di circa due anni, una stabilizzazione definitiva per sé ed il loro nucleo familiare (ricorso al Tribunale per i minorenni, rilascio del soggiorno per assistenza minore e, alla scadenza, rinnovo per lavoro). Il decreto legge apporta modifiche al divieto di espulsione e di respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per lo straniero, il rischio di tortura. Con il nuovo decreto, si aggiunge il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione che si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.Il provvedimento interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. In caso di violazione previste sanzioni della reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro, quelle dettate dal Codice della navigazione. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del ministro dell’Interno.

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