Immobili

Prima casa: non si può arrotondare in eccesso la superficie per negare l'agevolazione

Le norme prevedono che siano considerate di lusso le abitazioni superiori a 240 mq e il fisco non può pretendere che si agisca per arrotondamento per negare l'agevolazione prima casa

di Marina Crisafi

Spetta l'agevolazione prima casa se l'abitazione supera i 239 mq ma è inferiore ai 240. Non si può infatti arrotondare in eccesso per negare il diritto al beneficio. Lo ha sancito la quinta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 7435/2021 chiamata in causa da due coniugi che si erano visti richiedere indietro dal fisco Iva, imposta di registro e relative sanzioni.

La vicenda
Perdendo in appello contro l'Agenzia delle Entrate i due ricorrevano innanzi al Supremo Consesso avverso la sentenza della Ctr Piemonte che aveva ritenuto corretto l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni Iva e imposta di registro, poiché dagli accertamenti, anche peritali adempiuti, risultava che la superficie della loro abitazione era pari a mq 239,75. E dunque, dato lo scarto minimo con la soglia di mq 240 prevista dalla legge per la classificazione tra gli immobili "di lusso" l'atto impositivo e sanzionatorio impugnato doveva considerarsi fondato, essendo insussistenti i presupposti di fatto per riconoscere ai contribuenti i benefici fiscali previsti per la prima casa.
Avverso la decisione, perciò, i coniugi lamentavano violazione dell'articolo 6, Dm 2 agosto 1969 e comunque vizio assoluto di motivazione poiché la Ctr aveva affermato la natura di lusso della loro abitazione per arrotondamento.

La decisione
Per gli Ermellini hanno ragione.
La previsione normativa secondaria applicata dal giudice tributario di appello prevede, infatti, si legge nell'ordinanza, che debbano comunque considerarsi di lusso e quindi esclusi dai benefici fiscali (Iva e registro) previsti per l'acquisto della prima casa, le abitazioni la cui superficie è superiore a mq 240.
La stessa Ctr ha accertato, nel caso di specie, che l'abitazione dei ricorrenti, sia pure di pochissimo ha una superficie inferiore a quella prevista dalla norma amministrativa "e tale giudizio di merito non può essere revisionato in questa sede, come preteso dall'agenzia fiscale".
Per cui risulta evidente la denunciata violazione di legge.
Né può trovare ingresso, quanto addotto dall'agenzia fiscale che al fine di determinare il limite dimensionale debba considerarsi anche la superficie del sottotetto, poiché si tratta di argomento non valutato in appello che doveva essere oggetto di specifica impugnazione, almeno incidentale, al riguardo.
Per cui la sentenza è cassata senza rinvio e il fisco paga le spese di giudizio.

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