I giudici contro il rischio di un danno grave alla salute
Corte ribadisce, a maggior ragione sotto una pandemia, la tutela nazionale del diritto fondamentale alla salute
Quella che ieri ha deciso la Corte costituzionale è un'ordinanza molto importante nel merito, ma anche nel metodo. Tre elementi, tra loro concatenati, danno sostanza a questo rilievo.
In primo luogo, dal punto di vista del merito, la Corte adotta un’ordinanza che sospende l'intera legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre del 2020 (“Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza”) poiché ne ritiene pericolosi i suoi effetti.
Questi, infatti, a tal punto vengono avvertiti come tali da far sì che la Corte – riscontrando l'esistenza dei presupposti del c.d. fumus boni iuris e del c.d. periculum in mora – ritiene che addirittura non si possa neanche attendere la trattazione del merito della questione - che rimane prevista per il 23 febbraio - per intervenire; perché ciò potrebbe comportare «il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico» a una gestione unitaria dell'epidemia a livello nazionale, nonché, appunto, «il rischio di un pregiudizio grave
e irreparabile per la salute delle persone».
Dunque, in conseguenza di questa urgenza, la Corte fa una scelta importante anche dal punto di vista del metodo. Essa infatti innova i suoi strumenti decisori, utilizzando per la prima volta un istituto previsto dall'art. 9, comma 4, della n. 3 del 2001, la c.d. legge La Loggia: un articolo che consente per gravi ragioni menzionate - una deroga all’iter classico relativo alla questione di legittimità tra lo Stato e le Regioni (l'art. 35 delle legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Un procedimento speciale che permette di intervenire rapidamente, sospendendo cioè, con ordinanza motivata, l'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto fra Stato e Regione, ossia, nel nostro caso, la legge della Valle d'Aosta.
Nel far ciò, dunque, la Corte nei fatti viene a realizzare due vere novità: per la prima volta sospende una legge regionale, differendone il giudizio (anche se in genere l'ordinanza di sospensione - riscontrandosi i presupposti – difficilmente non potrà non preannunciare l'orientamento del giudice anche nel merito nonostante il contraddittorio); e fa tutto ciò tramite l'attivazione di uno strumento tecnico, potente ma da sempre silente, non da ultimo per la gravità dei presupposti che esso richiede per essere reso operativo, cioè l'art. 9, c. 4 della legge La Loggia.
Il terzo elemento chiave di questa ordinanza riguarda il tema delle competenze tra Stato e Regioni. La Corte, che nel definire l'ambito competenziale della legge regionale valdostana, almeno sulla carta, aveva a disposizione la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di competenza, non ha dubbi e opta per la c.d. profilassi internazionale, competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117 c. 2, lett q. Cost. Con nettezza, come per la sicurezza epidemiologica (sent. 5 del 2018), questa ordinanza mira ad evitare così ogni eccesso di “arlecchinismo” regionale nella produzione normativa in tema; pur non impendendo alle Regioni di derogare, tramite scelte diversificate ancor più di garanzia, a quella normativa lungo il principio di leale collaborazione.
Insomma, la Corte ribadisce, vieppiù sotto una pandemia, la tutela nazionale del diritto fondamentale alla salute con una sorta di clausola di supremazia su questa materia. Non poco di questi tempi.