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Voli aerei, indennizzo anche per il ritardo del volo sostitutivo

Francesco Machina Grifeo

Nessun limite alla compensazione pecuniaria qualora anche il volo sostitutivo sia in ritardo. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza del 12 marzo 2020 nella causa C-832/18. Per i giudici di Lussemburgo infatti un passeggero aereo che ha ricevuto una compensazione in denaro per la cancellazione di un volo e ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha diritto ad una ulteriore compensazione per il ritardo di tale volo alternativo.

Il caso - Alcuni viaggiatori avevano prenotato con Finnair un volo diretto Helsinki- Singapore l'11 ottobre 2013, alle ore 23:55. Il volo però è stato annullato a causa di un problema tecnico ed i viaggiatori sono stati imbarcati su di un volo alternativo il giorno successivo. Tuttavia, a causa del guasto a un servocomando del timone, il volo sostitutivo ha subito un ritardo superiore alle tre ore. A questo punto i viaggiatori hanno richiesto un risarcimento ma la compagnia gli ha riconosciuto unicamente una compensazione di 600 euro per la cancellazione del primo volo.

Il rinvio - La Corte di appello di Helsinki, chiamata a giudicare, ha così chiesto alla Corte di giustizia se un passeggero aereo che abbia beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo e abbia accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

La motivazione - I giudici di Lussemburgo osservano che il regolamento non contiene alcuna disposizione che preveda una limitazione dei diritti dei passeggeri che si trovino a doversi avvalere di un volo alternativo, come nella situazione di cui trattasi, ivi compresa un'eventuale limitazione del loro diritto a compensazione pecuniaria. Ne consegue, continua la decisione, che il passeggero aereo il quale, dopo aver accettato il volo alternativo proposto dal vettore aereo in seguito alla cancellazione del suo volo, abbia raggiunto la sua destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto per il volo alternativo, beneficia del diritto a compensazione pecuniaria.

Infatti, argomenta la Corte, i passeggeri che hanno subito cancellazioni o ritardi prolungati hanno sopportato simili disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo da essi inizialmente prenotato quanto successivamente, a causa del ritardo prolungato del loro volo alternativo.

Il giudice del rinvio chiede inoltre se, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, un vettore aereo possa invocare «circostanze eccezionali» con riferimento a un guasto. La Corte chiarisce che, secondo la propria giurisprudenza, possono essere considerati «circostanze eccezionali» gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. In questo senso, il guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», che il vettore aereo si è preparato a sostituire tenendo sempre un pezzo di ricambio a magazzino, costituisce un evento che, per la sua natura o per la sua origine, è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore, tranne nell'ipotesi in cui un simile guasto non sia intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell'apparecchio, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.

Un vettore aereo, dunque, conclude la Corte, non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali» con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition».

Corte Ue - Sentenza del 12 marzo 2020 nella causa C-832/18

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