Responsabilità

Bagagli in ritardo: con due vettori la responsabilità maggiore ricade su chi ha la rotta più lunga

Lo precisa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3165/21

di Giampaolo Piagnerelli

La consegna dei bagagli in ritardo su due tratte aeree consecutive impone la responsabilità patrimoniale e non, nei confronti delle due compagnie aeree in funzione della lunghezza del viaggio. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 3165/21.

La vicenda. Venendo ai fatti con sentenza n. 3018/18 del 10 dicembre 2018 il tribunale di Taranto ha accolto il gravame proposto da un soggetto contro la decisione del giudice di pace di quella stessa città, in relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna dei bagagli sulla tratta Brindisi-Roma (effettuata da Alitalia) e Roma-New York (effettuata da American Airlines Inc). Il tribunale ha ritenuto responsabile solo la compagnia di bandiera. In mancanza dell'addebitabilità del danno a uno o all'altro vettore, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenerli responsabili entrambi in una misura pari alle relative tratte di competenza. In base a quanto disposto dalla Convenzione di Montreal del 1999, nel caso di trasporto eseguito da più vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del viaggio effettuata sotto il suo controllo. Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo di partenza fino al punto di destinazione. Alla stregua del riportato quadro normativo dunque, essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore, entrambi devono essere considerati responsabili, solidalmente nei confronti dell'appellante (Alitalia) e nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza, rivelandosi dunque erroneo l'avvenuto rigetto per le ragioni indicate dal tribunale pugliese, della domanda di manleva proposta da Alitalia verso American Airlenes Inc

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