Famiglia

Coppie gay, le vie dei giudici in attesa delle tutele di legge

Lo scoglio della legge 40 e del Regolamento di semplificazione

a cura di Patrizia Maciocchi

Dai diritti della famiglia tradizionale a quelli delle nuove famiglie. L’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze dipende dal legislatore al quale la giurisprudenza spesso non può fare altro che indicare la via. E non si può dire che l’argomento non sia sottoposto all’attenzione dei giudici.

È attesa per oggi (2 dicembre) la decisione della Corte costituzionale sulla domanda di ammissione nel giudizio di legittimità costituzionale della madre gestazionale di un minore nato con maternità surrogata.

La trattazione in udienza pubblica è prevista per il 27 gennaio 2021. La vicenda, ancora una volta, nasce dal rifiuto dell’Ufficiale di stato civile alla domanda - fatta da una coppia di cittadini italiani coniugati in Canada - di trascrizione dell’atto di nascita del minore, nel quale si attesta che quest'ultimo è figlio dei ricorrenti.

Oggi la Consulta deciderà sulla richiesta della madre, che si era prestata alla cosiddetta gestazione per altri, di essere ammessa in un giudizio, rispetto al quale rivendica «la titolarità di un interesse diretto ed immediato».

Se i giudici di merito si muovono a macchia di leopardo sul terreno della genitorialità biologica e intenzionale, la Cassazione è più ferma, con qualche scatto in avanti che non sempre trova un seguito.

Con la sentenza 14007/2018 la Suprema corte aveva escluso la contrarietà all’ordine pubblico, in caso di trascrizione della stepchild adoption concessa all’estero ad una coppia di donne regolarmente sposate nel paese di origine.

Ha fatto discutere, per la posizione futuristica, la sentenza 13000/2019, con la quale i giudici di legittimità hanno dato via libera alla filiazione e dunque all’attribuzione del cognome al figlio nato in seguito a una pratica di procreazione medicalmente assistita, utilizzando il seme crioconservato del padre biologico già morto.

Un verdetto nel quale si è valorizzato il consenso del padre biologico, “sorvolando” sulla legittimità o meno della fecondazione post mortem in base alla legge n. 40/2004.

Ma sui binari di quella legge la Corte di ultima istanza è invece rientrata con la sentenza 7668/2020, negando la possibilità di indicare due madri sull’atto di nascita di una minore nata in Italia a seguito di pratiche di procreazione medicalmente assistite effettuate all’estero.

Dello stesso tenore la successiva decisione 8029/2020. La Suprema corte, ancora legge 40 alla mano, ha ricordato che non è possibile riconoscere il figlio, nato con la procreazione medicalmente assistita, di una coppia omosessuale, anche se unita da civilmente.

Ora in agenda per le Sezioni unite c’è la pronuncia sulla trascrizione dell’adozione riconosciuta all’estero in favore di una coppia composta da due uomini. Il caso all’esame del Supremo consesso investito della questione, con l’ordinanza interlocutoria 29071/2019, riguarda un cittadino italiano e uno statunitense, residenti negli Stati Uniti da oltre dieci anni, che hanno adottato un bambino secondo le leggi dello Stato di New York. La richiesta al giudice interno è di riconoscere quell’atto e trascriverlo nei registri di stato civile. La Sezione remittente chiede lumi alle Unite per sapere se gli effetti dell’adozione legittimante all’estero possano essere trasposti in Italia, dove l’unica via, al momento è quella della stepchild adoption nelle forme che la giurisprudenza ha ottenuto, leggendo tra le maglie di una legge vecchia di quasi 40 anni.

Una situazione di stallo, dalla quale si esce, come ha ricordato la Corte costituzionale, (sentenza 230/2020) solo con l’intervento del legislatore. Per la Consulta, infatti, solo attraverso una legge sarà possibile il riconoscimento della omogenitorialità, in un rapporto tra due donne unite civilmente. Il giudice delle leggi, nel suo ultimo verdetto, ha ricordato che il diritto, infatti, non è imposto da alcun precetto costituzionale, anche se i parametri non sono chiusi a soluzioni di segno diverso. Alternative che spetta al legislatore individuare. Non è infatti, raggiungibile l'obiettivo del giudice del rinvio di passare un colpo di spugna, attraverso un sindacato di costituzionalità, sulle norme che impediscono di indicare sia la madre, naturale sia intenzionale, nell’atto di nascita.

Oltre all’adozione nei casi particolari, sarebbe però possibile, afferma la Consulta, garantire una tutela maggiore che valorizzi il rapporto con la madre intenzionale, attenuando il divario tra realtà dei fatti e legale. Ma spetta sempre al legislatore trovare le forme per attuarla.

Non ha avuto seguito l’apertura della Cassazione che, nel 2018 aveva escluso la contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione nei registri di stato civile della stepchild adoption, concessa all’estero, ad una coppia, composta da due donne, sposata nel paese d’origine

Il giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza 230/2020 che solo attraverso una legge sarà possibile il riconoscimento della omogenitorialità, in un rapporto tra due donne unite civilmente.

È attesa per oggi la decisione della Consulta sulla possibilità di ammettere in un giudizio di filiazione proposto da una coppia di uomini, la madre che si è prestata alla cosiddetta gestazione per altri. La donna rivendica la titolarità di un interesse diretto e immediato

Allo stato attuale l’unica via è quella dell’adozione in casi particolari, aperta per la prima volta dal tribunale dei minorenni di Roma.

Indicare altre strade che garantiscano una tutela più stringente spetta sempre al legislatore

Ora è attesa la pronuncia delle Sezioni unite sulla trascrizione dell’adozione riconosciuta all’estero in favore di una coppia composta da due uomini. Il Supremo consesso é stato investito della questione con l’ordinanza interlocutoria 29071/2019. Il giudice remittente chiede lumi per sapere se l’atto estero può avere effetti nel nostro ordinamento

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