Rassegne di Giurisprudenza

Contratto a tempo determinato e legittimità dell'indicazione del termine "per relationem"

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Apposizione di termine 'per relationem' - Legittimità - Sussiste.
L'assunzione di un lavoratore per sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine ‘per relationem', con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. L'indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sé una causa di illegittimità della apposizione del termine, né è manifestazione, di per sé, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 febbraio 2021, n. 3817

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine fissato 'per relationem' (con riferimento alla data di rientro del lavoratore assente) - Legittimità - Mutamento della causale di assenza indicata nel contratto a termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la fissazione di un termine, benché non predeterminato, con riferimento alla data di rientro del lavoratore sostituito (cd. termine "incertus quando"), e la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza sono legittime e non determinano la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipula del contratto a termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine concluso per la sostituzione di una lavoratrice in maternità anche in relazione alle assenze per ferie e malattia del bambino successive ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, sul rilievo dell'evidente connessione tra le ragioni di assenza).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 luglio 2018, n. 19860

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Indicazione del termine "per relationem" - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il termine, e le sue ragioni giustificatrici, possono risultare "per relationem" anche dal riferimento, contenuto nel contratto, alla attività, di natura temporanea, che giustifica la assunzione a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo un contratto in cui il termine risultava indicato mediante individuazione della ragione dell'assunzione di un'insegnante nella necessità di inserimento ed integrazione di un bambino portatore di handicap).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1170

Contratto a tempo determinato - Causale - Sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ex art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 - Apposizione di un termine per relationem (riferimento al rientro in servizio del lavoratore sostituito) - Legittimità.
L'assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro - effettuata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 - può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine "per relationem", con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 2016, n. 10009

Lavoro subordinato - Contratto per sostituzione di dipendente assente - Termine fissato "per relationem"
Nel caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine "incertus quando"), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza indicato nel contratto è legittima, e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso relativamente al mutamento della causale di assenza da malattia a maternità`, mentre ha annullato la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la doglianza dell'appellante relativa alla prosecuzione del contratto a termine anche durante l'assenza per ferie, non legittimante il contratto a termine).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 1998, n. 625