Civile

Appalti: per la revisione dei prezzi non conta l’aggiudicazione provvisoria

di Mario Finocchiaro

In tema di appalti pubblici, ai fini della revisione prezzi, nel quadro di applicazione dell'articolo 33 della legge n. 41 del 1986 (secondo cui la revisione prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione) nessun rilievo riveste la aggiudicazione provvisoria e il tempo eventualmente intercorrente tra essa e la aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto.

Il valore dell’aggiudicazione provvisoria - Come osservato in motivazione la questione specifica, oggetto della odierna controversia, non risulta essere stata specificamente esaminata, nella giurisprudenza anteriore.
In materia, comunque, non si dubita - a quel che risulti - che l'aggiudicatario provvisorio vanti una mera aspettativa alla conclusione del procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza, 31 ottobre 2006, n. 6456, in Giur. it., 2007, p. 1005).
In particolare, in tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione provvisoria - che ha natura di atto endoprocedimentale, benché generi tra le parti situazioni giuridiche preliminari tutelabili in sede giurisdizionale - non può mai determinare l'instaurazione del rapporto contrattuale finale tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, potendo tale risultato raggiungersi solo con l'aggiudicazione definitiva, che non è atto meramente confermativo o esecutivo ma è un provvedimento affatto autonomo e diverso rispetto all'aggiudicazione provvisoria (anche quando ne recepisca interamente i contenuti), Cassazione, sentenza 25 maggio 2015, n. 10750.
Quanto precede, peraltro, non esclude che in tema di contratti di appalto stipulati con la Pa, il principio, risultante dal contesto normativo di cui all'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e agli articoli 88 e 97 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, secondo il quale il vincolo contrattuale tra le parti sorge già con l'aggiudicazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica, quando nel bando di gara o nel verbale di aggiudicazione non risulti la volontà dell'amministrazione di rinviarne la costituzione al momento della stipulazione del contratto, vale anche per gli appalti pubblici aggiudicati nella regione siciliana, atteso che l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971 n. 5 ha indicato il termine entro il quale l'impresa aggiudicataria è tenuta alla stipulazione del contratto senza attribuirvi natura costitutiva, Cassazione, sentenza 4 marzo 2011, n. 5217.
Utilmente, in argomento, cfr., Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 novembre 2002, n. 6263, in Foro amm CDS 2002, p. 2894: l'articolo 33 l. 28 febbraio 1986 n. 41, che esclude la revisione dei prezzi per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di durata inferiore all'anno, si applica, nel caso di opere appaltate mediante appalto concorso, ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, ancorché la stipulazione sia stata preceduta, prima di tale entrata in vigore, da un atto di aggiudicazione, in quanto nell'appalto concorso, a differenza che nell'asta pubblica e nella licitazione privata, il contratto non si perfeziona al momento dell'aggiudicazione, bensì all'atto della stipulazione.

Le precedenti pronunce sulla revisione dei prezzi - Sempre in margine all'articolo 33 della legge n. 41 del 1986, si è precisato, in giurisprudenza:
- nell'ambito di un appalto concorso per la ristrutturazione di alcune piazze, ai fini della revisione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'articolo 33, legge 28 febbraio 1986 n. 41, nel testo vigente sino alla sua abrogazione, nessuna rilevanza è da riconoscersi al fatto che tra la data di presentazione dell'offerta e quella dell'aggiudicazione sia decorso un determinato lasso di tempo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° ottobre 2002, n. 5122, in Foro amm. CDS, 2002, p. 2404;
- in materia di revisione prezzi, il termine «durata» di cui all'articolo 33 commi 2 e 3, legge n. 41 del 1986 va inteso nel senso della durata effettiva dei lavori, decorrente dalla data di aggiudicazione e fino alla loro ultimazione; pertanto, la revisione va accordata tutte le volte che la durata dei lavori, calcolata a partire dalla data di aggiudicazione, supera i 360 giorni indipendentemente dall'eventuale termine inferiore inizialmente stabilito quando il mancato rispetto degli impegni contrattuali non si possa addebitare, Tar Catania, sentenza 16 gennaio 2012, n. 103, in Foro amm. TAR 2012, p. 312;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, la facoltà di procedere alla revisione prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta. Pertanto, ai fini del computo revisionale, vanno esclusi i lavori eseguiti nel primo anno e l'intera anticipazione ricevuta ed i relativi importi non vanno sommati, ma sovrapposti, così che l'anticipazione resta assorbita se l'importo dei lavori eseguiti in detto arco temporale è superiore al suo ammontare, mentre, se è inferiore, resta assorbita per la quantità concorrente e per il residuo va aggiunta all'importo dei lavori eseguiti, così restando sottratta alla revisione, Cassazione, sentenza 14 ottobre 2011, n. 21222 .

Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 6 giugno 2016 n. 11577

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