Professione e Mercato

Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna: secondo appuntamento - I modelli organizzativi e le frodi in competizioni sportive

9 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01).


Il Centro Studi Borgogna tornerà ad occuparsi della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 martedì 9 Marzo, dalle ore 16.00 alle 19.00, con il secondo appuntamento del Ciclo di Incontri che si articolerà in nove eventi calendarizzati nell'arco dell'intero anno e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale.

Il secondo modulo, dal titolo "I modelli organizzativi e le frodi in competizioni sportive. Focus: L'ambito di applicazione dell'art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/2001. I presidi indispensabili per le società e i centri sportivi", avrà ad oggetto l'art. 25-quaterdecies -una rilevante novità introdotta in tema di responsabilità amministrativa degli Enti nel corso del 2019- il quale ha esteso il catalogo dei reati presupposto ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

I lavori verranno introdotti dall'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del CSB, che sarà presente per i saluti di indirizzo. L'evento verrà moderato da Filippo Grassia (Giornalista Radio Rai) e vedrà la partecipazione di: Leonardo Cammarata (Partner Studio Legale Arata e Associati), Tomaso Cortesi (Avvocato e Presidente OdV Atalanta Calcio S.p.A.), Giacomo Cardani (Avvocato e Presidente OdV AC Monza S.p.A.), Francesco Ghirelli (Presidente Lega Calcio Pro).

Con la legge n. 39 del 3 maggio 2019 viene recepita la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Magglingen, il 18 settembre 2014: l'art. 5 co.1 della Convenzione, in particolare, inserisce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies rubricato come "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

La Convenzione – e di riflesso il neo introdotto articolo– estende la responsabilità degli Enti ai casi previsti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 401/1989: il delitto di frode sportiva – ex art. 1 L. 401/1989 - difatti, punisce chiunque ponga in essere una condotta consistente nella promessa ed offerta di "denaro o altra utilità o vantaggio" a qualsivoglia partecipante ad una competizione sportiva -regolarmente organizzata delle Federazioni riconosciute- e chi compie altri atti fraudolenti realizzati con lo scopo di raggiungere un risultato che sia diverso da quello che deriverebbe dal corretto e leale svolgimento della competizione; nonché il partecipante che accetta il denaro o accoglie la promessa di denaro. L'art. 4 della suddetta legge, invece, rubricato come "Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa" annovera plurime fattispecie criminali e contravvenzionali connesse all'esercizio, vendita e organizzazione di attività di gioco c.d. professionale e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Inserendo tali reati tra i c.d. reati presupposto della Responsabilità amministrativa dell'Ente si evidenzia, ancora una volta nella politica criminale, la necessità di istituire un "doppio binario sanzionatorio", ovvero punire da un lato le fattispecie -ivi previste- alla luce dei canoni della Giustizia Ordinaria e, altresì, in base a quelli già istituiti nella Giustizia Sportiva.

Questo modulo di formazione erogato del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con i massimi esperti del settore. L'evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©