Professione e Mercato

Iva: i fondi di investimento immobiliare possono separare l'attività abitativa

L'Agenzia fornisce chiarimento in merito alle modalità di applicazione dell'IVA agli OICR immobiliari e fa seguito alle risposte fornite negli ultimi mesi in relazione all'operatività di questi soggetti

Michele Citarella


Lo studio CBA, con un tax team guidato dal partner Michele Citarella (in foto), ha presentato nei mesi scorsi un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per ottenere, per conto di Sagitta SGR del gruppo Arrow Global, importanti conferme in merito al regime di determinazione dell'IVA dovuta dai fondi immobiliari. 

Con la risposta resa lo scorso mercoledì 17 marzo 2021, l'Agenzia ha proseguito il processo di chiarimento delle modalità di applicazione dell'IVA agli OICR immobiliari e fa seguito alle risposte fornite negli ultimi mesi in relazione all'operatività di questi soggetti.

In questo caso l'Agenzia si è soffermata su diversi aspetti che concernono le modalità di applicazione dell'IVA, tra i quali si segnala la legittimità dell'esercizio dell'opzione per la separazione delle attività svolte da ciascun fondo distinguendo le locazioni e cessioni di fabbricati abitativi esenti da imposta, dalle locazioni e cessioni di altri fabbricati; separazione ulteriore rispetto a quella propria delle attività della s.g.r. rispetto alle attività di ciascun fondo da essa gestito.

Di non minore rilevo sono le ulteriori risposte fornite dall'Agenzia e che procedono nel senso della completa assimilazione al regime di cui all'articolo 36 del D.P.R. 633/1972 della separazione dell'attività del fondo da quella propria della s.g.r., con tutto quanto ne consegue in relazione ai passaggi interni per ciò che concerne sia l'esclusione dell'obbligo di fatturazione delle commissioni di gestione sia la determinazione del pro-rata di detraibilità della s.g.r.

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