Civile

Videoudienza fiscale regolata dal Consiglio

di Ivan Cimmarusti

Il ministero dell’Economia ha regolato «aspetti tipici della giurisdizione» di «competenza» del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per questo il via libera al decreto sulla videoudienza da remoto è «subordinato» ad alcune modifiche. Quelle che sono state segnalate dalla Commissione informatica del Cpgt relativamente allo svolgimento dei contenziosi e che riguardano parte degli articoli 3 («Svolgimento delle udienze»), 4 («Processo verbale») e 5 («Pubblicità»).

Si è chiuso nel tardo pomeriggio di ieri il plenum del Consiglio, presieduto da Antonio Leone, dedicato al decreto sullo svolgimento telematico delle udienze tributarie. Cinque articoli che, nelle intenzioni, dovrebbero aggirare lo stallo di queste settimane dovuto all’emergenza Covid-19. Eppure la norma messa a punto proprio non va giù all’organo di autogoverno. Perché di fatto ci sarebbe una esplicita «interferenza» del ministero su tematiche di competenza del Consiglio. Aspetti che sono stati segnalati in una relazione messa a punto dalla Commissione informatica, presieduta dalla togata Carla Raineri, e discussa al plenum di ieri.

Le problematiche rilevate riguardano tutte lo svolgimento delle udienze. Il Consiglio, per questo, ha espresso sì parere favorevole, ma «subordinatamente al recepimento» di alcune elencate modifiche. In particolare, all’articolo 3 si chiede di «eliminare» le parti relative ai commi 2, 3, 4 e 5: «L’udienza a distanza è disposta dal Presidente o dal giudice monocratico. Le udienze da remoto sono fissate secondo orari distinti e congruamente distanziati e comunicate alle parti ovvero ai loro difensori»; «la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata (…). Prima dell’udienza l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, previamente comunicato dalla parte, il link di collegamento da remoto per la partecipazione all’udienza a distanza»; «il luogo dove i giudici tributari, la parte processuale o il suo difensore e il personale amministrativo si collegano in audiovisione è equiparato all’aula di udienza e il Presidente o il giudice monocratico esercita i poteri di vigilanza e di direzione previsti dall’articolo 127 del codice di procedura civile»; «previa autorizzazione del giudice, possono essere esibiti in udienza atti e documenti mediante l’apposita funzione che permette la condivisione degli stessi sullo schermo». Sul fronte del «Processo verbale» al Mef è stato chiesto di cancellare i commi 1 e 2: «Dello svolgimento dell’udienza è redatto processo verbale»; «nel verbale si dà atto dello svolgimento dell’udienza attraverso collegamento da remoto, nonché, delle condizioni audio e video della comunicazione e delle eventuali difficoltà tecniche riscontrate».

Per quanto attiene alle linee guida allegate al decreto, il Consiglio ha ritenuto come le stesse, ugualmente, esulino dagli aspetti meramente tecnico-operativi di competenza del Mef, avendo ad oggetto, in massima parte, indicazioni di esclusiva competenza della giurisdizione tributaria e dei suoi organi.

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