Civile

Nesso di causalità tra inadempimento informativo e pregiudizio subito dal risparmiatore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti di intermediazione finanziaria – Obbligo informativo dell'intermediario - Inadempimento informativo – Pregiudizio subito dal risparmiatore - Nesso di causalità.
La presunzione di sussistenza del nesso causale, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo a carico dell'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, per consentirgli una scelta di investimento consapevole. Tuttavia, la prova contraria non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio, desunta da scelte rischiose fatte in passato. Anche l'investitore disponibile ad assumersi i rischi finanziari e speculativamente orientato deve essere in grado di valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio segnalati. Pertanto, l'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 aprile 2020 n. 7905

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Onere della prova di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 ed art. 1218 cod.civ. - Giudizio di risarcimento del danno contrattuale - Ripartizione tra investitore e intermediario - Criteri.
In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 aprile 2018 n. 10111

Borsa - In genere intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 - Adempimento - Sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Adempimento dell'obbligo informativo - Sufficienza - Limiti.
In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio a esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, sul rilievo che dalla prova testimoniale espletata era emerso che l'eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbe comunque inciso sulla decisione dell'investitore, orientato da un intento speculativo).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 aprile 2018 n. 10111

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