Responsabilità

Minori e sport: il trattamento sanzionatorio nei giudizi disciplinari, casi pratici

Nell'attuale procedimento disciplinare sportivo non viene fatta alcuna differenza tra incolpato maggiorenne o minorenne. Il problema è rilevante, sia dal punto di vista della imputabilità, che della funzione rieducativa della pena

di Stefania Cappa*, Michele Rossetti**


L'ordinamento sportivo, nei limiti della propria autonomia riconosciutagli dallo Stato, amministra anche la giustizia disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Sulla natura del giudizio disciplinare (e le sue decisioni) e sull'ampiezza dell'autonomia degli organi di giustizia il confronto è ancora aperto; certo è che l'attuale Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che costituisce la norma quadro, alla quale tutti i regolamenti di giustizia sportiva endofederale devono conformarsi, regola sia aspetti di natura civilistica - nella parte in cui disciplina i giudizi tesi a risolvere controversie tra iscritti o tra un iscritto e la federazione di appartenenza - che di natura puramente disciplinare.

In quest'ultimo caso, l'impianto procedurale è fondato sui principi che regolano l'attuale processo penale, dal quale il Codice attinge le varie figure (Procura Federale, Tribunale, Corte Federale D'Appello) e istituti (conclusione indagini, rinvio a giudizio, attenuanti etc…).

Nell'attuale procedimento disciplinare non viene fatta alcuna differenza tra incolpato maggiorenne o minorenne, salvo alcuni casi particolari (come nel caso del regolamento antidoping equino, di cui si tratterà più avanti) la normativa in vigore non fa alcuna distinzione in base all'età.
Il problema è rilevante, sia dal punto di vista della imputabilità, che della funzione rieducativa della pena.
Nel diritto penale, il minore degli anni quattordici non è imputabile; sono previsti trattamenti differenziati, sia del rito che della pena, per la fascia che va dai quattordici ai diciotto anni, e dai diciotto ai ventuno anni, proprio al fine di favorire il reinserimento nella vita sociale. Nel diritto sportivo, oltre a non essere prevista una età minima per essere giudicabili, la scelta della sanzione, sia nella specie che nella misura, è lasciata ai singoli organi giudicanti.

Appare di tutta evidenza come, nel caso di irrogazione di pena pecuniaria, la funzione rieducativa nei confronti del minore sia assolutamente minimale, atteso che la sanzione avrà impatto sulla famiglia di appartenenza; mentre una sanzione inibitoria, sarà certamente più impattante, in quanto il giovane sanzionato vedrà preclusa la sua partecipazione alle competizioni.

Ad oggi la scelta della pena più idonea viene compiuta nel singolo caso, e non mancano pronunce autorevoli che prendono in esame il problema.

Già il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto con una pronuncia, la n. 3 del 3 dicembre 2014 stabilendo che: "La valutazione irrogata all'atleta non può prescindere dalla considerazione della circostanza relativa alla minore età del soggetto da giudicare, stante la posizione di tutela assunta dall'ordinamento nei confronti dei minorenni, quali soggetti ancora in formazione e alla ricerca della propria identità. In questo senso, deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall'art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l'ordinamento accorda all'infanzia e alla gioventù, ai sensi dell'art. 31, comma 2, Cost..".

Tale sentenza riguarda la vicenda di un giovane pallanuotista che, all'epoca dei fatti, era prossimo al compimento dei 16 anni di età. L'atleta era stato sanzionato dalla Commissione Federale D'Appello della FIN - Federazione Italiana nuoto con la squalifica di 6 mesi alla partecipazione di un campionato, oltre a diffidarlo dal porre in essere comportamenti analoghi a quello per il quale era stato sanzionato.
Il minore, durante una competizione, aveva "colpito con un violentissimo ed intenzionale pugno l'avversario … al fine di provocare danno fisico tanto da cagionare un grave infortunio (frattura scomposta del tratto distale del setto nasale con applicazione di punti di sutura". Il Giudice di Gara gli aveva comminato 4 giornate di "squalifica per brutalità", con un 'ammenda di euro 200,00; mentre invece la Commissione d'Appello Federale della FIN - Federazione Italiana Nuoto, con decisione n. 29 del 3 settembre 2014, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale FIN, aveva inasprito il trattamento sanzionatorio, irrogando all'atleta la squalifica di mesi 6, oltre la diffida.

Il caso era finito al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, come sopra osservato, aveva evidenziato i principi a tutela dei minori del nostro ordinamento giuridico.
In ogni caso, il principio enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella citata decisione n. 3 dell'anno 2014 è ben radicato nel nostro ordinamento; anche la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l'articolo 27, comma 3, Cost. in base al quale "Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato" e l'articolo 31, comma 2, Cost. per il quale "La Repubblica (...) Protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" - nel senso che tali norme impongono "una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni" (cfr., Corte Cost., sent. n. 168 del 28 aprile 1994).
Inoltre, sempre citando la Corte Costituzionale "questa diversificazione, imposta dall'art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce delle convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato distinto da quello che (...) è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione - data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani - per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (cfr., Corte Cost., sent. n. 168/1994).

Sulla base della "prospettiva della spiccata protezione del minore" espressa nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, secondo la Corte Costituzionale si "impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale" (cfr., Corte Cost., sent. n. 168/1994).

Emerge così, dai Giudici delle Leggi, l'"esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono", con la conseguenza che la pena "va applicata solo fino al momento in cui svolga un'effettiva funzione di emenda" (cfr., Corte Cost., sent. n. 125 del 16 marzo 1992).

In buona sostanza, fermo restando che nel nostro ordinamento sportivo i minori sono sempre giudicabili, nell'individuare il tipo e quantità della sanzione occorrerà - per un Giudice sportivo (o un Tribunale sportivo) - aver riguardo a tutti quei fondamenti, sopra illustrati, posti alla base del nostro ordinamento giuridico.

Come sopra accennato, un'eccezione all'assenza di previsione in favore degli atleti minorenni, è presente nel Regolamento Antidoping Equino.

È recentissima la vicenda, apparsa su diverse testate giornalistiche, di un'atleta minore di 10 anni accusata di doping equino. Nel caso di specie, all'esito di una competizione, il suo cavallo era stato trovato positivo ad una sostanza considerata vietata dal regolamento antidoping della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, c.d. Regolamento ECM e EAD.

Il Tribunale Federale FISE, in prima istanza, aveva condannato la minore ad un anno di sospensione dall'attività sportiva e il pagamento di un'ammenda di euro 5.000,00.
Senza addentrarsi nella normativa ECM e EAD, va tuttavia chiarito che è responsabile dell'illecito di doping equino (salvo eccezioni) chi monta il cavallo durante la competizione.

La FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, sul punto, ha chiarito che per soggetto responsabile deve intendersi "l'atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il controllo ECM e EAD (…)."

Tanto il Regolamento di Giustizia FISE quanto il Regolamento EAD - ECM (come tutti i regolamenti federali) non menzionano alcun parametro per stabilire da quale età o da quale circostanza il minore possa considerarsi punibile e, quindi, responsabile di un illecito.
Solo il Regolamento Antidoping Equino puntualizza espressamente che "se il "Soggetto Responsabile" è minorenne nel momento in cui è eseguito il controllo, si considera la responsabilità oggettiva dell'Istruttore o del Tecnico Federale che segue il minore. Nell'eventuale procedura disciplinare, il minorenne può essere considerato come "Soggetto Responsabile" ed è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. In questo caso ogni comunicazione processuale va inviata a tali soggetti." (…).

Il fatto che il minorenne possa essere ritenuto responsabile, quindi, non significa che debba essere considerato l'autore o il responsabile dell'illecito. Questo "può" pone ampissima discrezionalità al giudice al fine di valutare se, nel caso di specie, il minore possa o meno essere considerato responsabile dell'illecito che gli viene addebitato.

In secondo grado, la Corte Federale D'Appello FISE, con decisione n. 12 del 2020, ha prosciolto la minore dall'accusa, così motivando e richiamando in sentenza tutti i principi costituzionali già trattati: "(…) Più precisamente il Collegio di Garanzia stabiliva "(…)Le convenzioni internazionali ricordate dalla Corte Costituzionale, sono, tra le altre, la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (O.N.U., New York, 10 dicembre 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza»; la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (O.N.U., New York, 20 novembre 1959), in cui si prevede(principio secondo) che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale»; la Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), ove si prescrive (art. 37) che «Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni» e inoltre che «la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile». Sulla base della "prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione", secondo la Corte Costituzionale si "impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale" (così C. Cost., sent. n. 168/1994). (…). Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, la minore non può essere punita.".

Fermo restando che, in alcuni casi, una condotta sportiva non conforme a regole interne federali può determinare anche l'insorgere di responsabilità penali (laddove le garanzie a tutela dei minori sono istituzionalizzate), per quello che riguarda l'odierno argomento in esame, va evidenziato come l'attuale normativa disciplinare lascia ampio spazio discrezionale ai singoli organi giudicanti, ai quali l'unico rimedio nomofilattico è affidato al Collegio di Garanzia del CONI.

Si auspica che, in tempi non lontani, si ponga in essere, da parte del CONI, un'azione normativa incisiva, che assicuri certezza dei diritti degli atleti minorenni.

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*Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale, Partner dello Sudio Ermanno Cappa & Partners

**Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale , Procuratore Federale FGI

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