Penale

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunciano su modalità e termini del deposito del ricorso cautelare per Cassazione

Nota a sentenza: Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 gennaio 2021, n. 1626

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi*

Con la decisione in commento la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla corretta interpretazione delle norme del codice di procedura penale dedicate alle modalità e ai termini relativi all'istituto del ricorso cautelare per cassazione, statuendo che tale ricorso "deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, c.p.p., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo in parte la richiesta di riesame dell'indagato, annullava solo parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale. Il difensore dell'indagato proponeva, dunque, ricorso per cassazione, che veniva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Locri anziché presso il Tribunale del riesame di Reggio Calabria e perveniva, di conseguenza, dinanzi ai Giudici del Tribunale competente oltre il termine perentorio di cui all'art. 311 co. 1 c.p.p.

Tramite il ricorso veniva dedotto il vizio di motivazione dell'atto, la violazione dell'art. 273 c.p.p. e veniva eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p., richiamato nei primi tre commi dall'art. 311 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 13 e 111 Cost., poiché la norma non avrebbe previsto un termine entro cui la richiesta di riesame, presentata a un'Autorità differente da quella competente, avrebbe dovuto essere trasmessa al Giudice del riesame.

La Terza Sezione della Cassazione, constatando la tardività del ricorso e ravvisando la sussistenza di un contrasto interpretativo circa il corretto luogo di presentazione del ricorso cautelare per cassazione, rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità, in casi sovrapponibili a quello della vicenda in esame, dell'art. 582 co. 2 c.p.p. che, come noto, prevede l'obbligo di immediata trasmissione dell'atto di appello, depositato dinanzi a una cancelleria diversa, presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nello specifico, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiamate a chiarire se la regola generale prevista agli artt. 582 e 583 c.p.p. possa trovare applicazione anche in relazione a una circostanza specificamente disciplinata da una norma di natura derogatoria come l'art. 311 c.p.p., che, come noto, prevede che l'interessato possa presentare ricorso tassativamente entro 10 giorni e unicamente dinanzi al Giudice che ha emesso l'atto impugnato e se sia possibile che il gravame ex art. 311 c.p.p., presentato in una cancelleria diversa da quella del Giudice competente a riceverlo, che giunga presso la cancelleria del Giudice competente entro i termini, possa essere ritenuto valido.

La Suprema Corte in merito alla prima questione ha affermato che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'indicazione del luogo di presentazione del ricorso cautelare ex art. 311 co. 3 c.p.p. rappresenta una previsione autonoma, e che la norma, al contrario dell'art. 309 co. 4 c.p.p., non richiama il contenuto dell'art. 582 c.p.p.; né, ad avviso delle S.U., si può invocare l'applicazione della disciplina generale delle impugnazioni tramite il ricorso all'analogia legis.

Relativamente alla questione concernente la sorte dell'atto di impugnazione presentato dinanzi alla cancelleria di un Giudice differente rispetto al Giudice a quo, la Cassazione non esclude la validità del ricorso. Di fatti, la Corte osserva che "solo l'inosservanza del termine di presentazione determina l'inammissibilità del ricorso" e, di conseguenza, il luogo di presentazione rileva, unicamente, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, poiché il decorso inutile del termine per l'impugnazione determina la decadenza dal relativo diritto.

In tal caso, il ricorrente si assume il rischio di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività, dal momento che la data di presentazione viene, in ogni caso, considerata quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio competente a riceverla.

Ebbene, il ricorso presentato ad una cancelleria "diversa", pervenuto presso il Giudice competente nel termine sancito dall'art. 311 co. 1 c.p.p., è valido, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, ma non può mai essere invocato l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti, previsto dalla regola generale contenuta nell'art. 582 co. 2 c.p.p., in quanto non richiamato dall'art. 311 c.p.p.

Fondandosi su tale motivazione i Giudici di legittimità hanno, dunque, escluso la sanzione di inammissibilità per il solo errore di presentazione del ricorso, argomentando che "in questo modo sarebbe vanificato l'obbligo di trasmissione al giudice competente e che rimarrebbe altresì frustrato il principio di conservazione dell'impugnazione stabilito dall'art. 568 co. 5 c.p.p.".

a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi, Studio Legale Ventimiglia

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