Civile

Ddl "malattia professionisti", legittimo impedimento anche per civile, amministrativo e tributario

Una serie di emendamenti della Lega recepiscono la richiesta dell'Aiga di estendere la copertura a tutti i giudizi

di Francesco Machina Grifeo

L'11 novembre è scaduto il termine per presentare, in Commissione giustizia al Senato, gli emendamenti al Ddl sulla malattia dei professionisti (" Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, AS 1474)". Il testo a prima firma del senatore di FdI Andrea de Bertoldi ha registrato un consenso bipartisan tra le forze politiche. Ora una serie di emendamenti, la cui illustrazione non è stata ancora calendarizzata, recepisce alcune delle richieste dell'Aiga.

In particolare, l'Associazione dei giovani avvocati, ascoltata in Commissione, aveva sottolineato la necessità di prevedere delle norme che regolamentassero il c.d. legittimo impedimento "con riferimento a tutti i procedimenti non solo quindi al processo penale ma anche a quello civile, amministrativo e tributario". Per i legali c'è infatti un "vulnus normativo che comporta una violazione del diritto di difesa nel caso in cui un difensore non possa farsi sostituire in udienza o sia impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia infortunio o gravidanza".

Vanno in questa direzione gli emendamenti presentati dalla senatrice della Lega Erika Stefani (sottoscritti anche da Emanuele Pellegrini, Simone Pillon, Andrea Ostellari e Francesco Urraro). "Per le cause civili e amministrative – spiega Stefani - non esiste il cosiddetto legittimo impedimento tanto che l'avvocato è sempre obbligato a presenziare in udienza senza alcuna possibilità di addurre giustificazioni a eventuali assenze o ritardi ed essendo obbligato a nominare un sostituto. In tal modo si rischiano pregiudizi irreparabili nel caso in cui il mancato rispetto di un termine avvenga per esempio nella fase che precede l'instaurazione del processo". L'obiettivo degli emendamenti, spiega Stefani, è quello di "innovare complessivamente le norme sul legittimo impedimento dell'avvocato".

Come chiesto dall'Aiga dunque nel civile - ma la medesima disciplina si applica al processo amministrativo e tributario - si è previsto (aggiungendo all'articolo 8-bis disp. att. del C.p.c. un ulteriore comma) che quando l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato (e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa), si applica la disciplina del legittimo impedimento "in quanto compatibile". Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio.

Sempre nel civile viene modificata la disciplina in materia di "termini perentori" introducendo l'articolo 155-bis sulla "Rimessione in termini" in cui si prevede che se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini.

Previsto anche il legittimo impedimento del Procuratore (con l'introduzione dell'art 184-ter del Cpc) per cui se non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.

Per quanto concerne il penale, anche qui perfettamente in linea con le richieste dell'Aiga, si prevede di aggiungere al 5 comma dell'articolo 420-bis del C.p.p. un periodo in cui si prevede che il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione.

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