Amministrativo

Il Decreto Semplificazioni e le novità in materia di energia

Decreto legge, 16 luglio 2020, n. 76 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

di Anna Maria Desiderà*


Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, detto Decreto Semplificazioni, è stato convertito, con modificazioni, con la Legge 11.09.2020, n. 120, entrata in vigore il 15 settembre 2020, dopo la pubblicazione nella G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33.

Le disposizioni introdotte mirano a dare uno stimolo, fra le altre, alla Green Economy, nello specifico al settore dell'energia. Parte delle disposizioni prevedono, infatti, una serie di misure che intervengono su aspetti quali l'iter autorizzativo per la costruzione degli impianti, il consumo di energia "intelligente" e la mobilità elettrica, al fine di rendere più appetibili gli investimenti ed i consumi in questo settore. Rilevanti sono anche le modifiche apportate alla disciplina dei controlli affidati al GSE.

Di seguito un breve quadro delle innovazioni più interessanti.

1. Profili autorizzativi delle modifiche agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

a) Razionalizzazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Una prima importante modifica è volta a snellire il procedimento di VIA per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nel caso di modifiche degli impianti già autorizzati, limitandone l'oggetto al solo esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.

La novella evita così che sia l'intero impianto ad essere sottoposto ad una nuova valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi per la conclusione del procedimento.

La nuova disposizione trova applicazione nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a:

• Integrali ricostruzioni;
• Rifacimenti;
• Riattivazioni;
• Potenziamenti.

b) Autorizzazioni e procedure

Proseguendo nell'intento di semplificazione delle procedure autorizzative di impianti esistenti o da costruire, sono state oggetto di riscrittura le disposizioni relative alla autorizzazione degli interventi di modifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Modifiche di impianti già autorizzati

• Per gli "interventi di modifica sostanziale" di impianti già autorizzati con Autorizzazione Unica (AU), da individuarsi, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, mediante Decreto Ministeriale (MISE di concerto con il MATTM, previa intesa con la conferenza unificata Stato Regioni), in aggiunta a quelle già individuate dal DLgs 152/2006, è previsto il rinnovo dell'Autorizzazione Unica;

• Gli "interventi diversi dalla modifica sostanziale", anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS) o alla dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) come di seguito specificato.

Modifiche non sostanziali autorizzate con PAS

Non sono sostanziali gli interventi, da realizzare sui progetti e sugli im-pianti fotovoltaici ed idroelettrici, che non comportano variazioni:

• delle dimensioni fisiche degli apparecchi;
• della volumetria delle strutture;
• dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi; e
• delle opere connesse.

In tali casi restano comunque ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.

Modifiche non sostanziali soggette a DILA

E' sufficiente il deposito in Comune di una dichiarazione di inizio lavori asseverata nel caso di interventi su impianti esistenti e di modifiche di progetti autorizzati in presenza delle seguenti condizioni:

• le modifiche non comportano un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento,
• ricadono nelle seguenti categorie:

1. impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

2.impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

3.impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

4.impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

La dichiarazione, resa dal proprietario dell'immobile o da chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, è accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.

La novella ha precisato, infine, che gli interventi per i quali basterà una semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione, precisando però che l'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui al DM 23 giugno 2016 è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.

Autorizzazione nuovi impianti FV su tetto

La DILA è prevista anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Ciò purché tali immobili non rientrino nelle aree previste nella pianificazione urbanistica come zona A e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In tali casi alla dichiarazione sono allegati anche gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Da ultimo si fa presente che, integrando la disciplina originaria della AU, la novella ha previsto che detto titolo abilitativo copra anche gli interventi consistenti nella demolizione di manufatti o interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti. Nella stessa direzione, la disposizione introdotta in sede di conversione, volta a semplificare le procedure autorizzative e ad introdurre una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, prevede che gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica siano classificati come opere connesse.

2. Fotovoltaico su immobili oggetto di interventi di rimozione dell'amianto, su aree agricole e su cave e discariche

In sede di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni sono intervenute disposizioni volte a privilegiare l'ottenimento degli incentivi a favore di impianti fotovoltaici installati a seguito di rimozione dell'amianto o ubicati in particolari aree.

La Legge n. 120/2020 riconosce, infatti, gli incentivi, tramite agevolazioni premiali e modalità di partecipazione prioritaria, a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto precisando che:

1.non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché quest'ultimo sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

2.gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefìci aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.


La Legge va poi a porre delle deroghe al divieto di incentivazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo. In particolare, tale divieto non opera per gli impianti fotovoltaici da realizzare:

• su aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati;
• su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità, competente al rilascio dell'autorizzazione, abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti.

In entrambi i casi è precisato che l'accesso agli incentivi non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

Resta, infine, confermata la partecipazione del FV ad aste e registri del FER 1, il DM 4 luglio 2019

3. Novità nella disciplina dei controlli del GSE

La Legge 120 dell'11 settembre 2020 innova radicalmente i poteri di controllo del GSE. Questa modifica è senz'altro tra le più importanti introdotte.

Il GSE per poter, da ora in poi, disporre la decadenza dagli incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, nonché il recupero delle somme già erogate, deve rispettare i presupposti dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, ossia in primis:

• la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, nel bilanciamento con gli opposti interessi privati;
• il rispetto di un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione dei vantaggi economici.

Solo nei casi in cui i provvedimenti derivino da "false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato", l'annullamento potrà avvenire anche oltre il termine di 18 mesi.

Nell'ambito di efficienza energetica è, inoltre, previsto che siano comunque fatte salve le rendicontazioni (RVC) già approvate, laddove nell'ambito di attività di verifica, svolta nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies, il GSE abbia riscontrato la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa ad esso applicabile.

E ciò per tutti i tipi di progetti: standardizzati, analitici e a consuntivo.

4. Spalmaincentivi FER

La nuova Legge introduce anche un nuovo regime per gli impianti oggetto del c.d. primo Spalmaincentivi, relativo ad alcuni impianti FER, non agli impianti fotovoltaici, che beneficiano o hanno beneficiato degli incentivi, Certificati Verdi, Tariffe Omnicomprensive o Tariffe Premio, con o senza rimodulazione.

In particolare:

• nel caso di impianti che abbiano optato per continuare a godere degli incentivi per il periodo di diritto residuo, è prevista la possibilità di partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito degli impianti già incentivati, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente al 17 luglio 2020, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli in parola e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registro, la tariffa è ridotta di 3 punti percentuali.

• nel caso di impianti che abbiano optato per una rimodulazione dell'incentivo spettante, è prevista la partecipazione, con progetti di intervento sullo stesso sito degli impianti già incentivati, ai bandi di cui sopra, senza i limiti previsti per gli impianti sopra descritti.


di Anna Maria Desiderà, Avvocato, Associate Partner, Rödl & Partner*

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Marcello Clarich,

Riviste

Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76

Decreto legge