Civile

Sfruttamento illecito del diritto d'autore e risarcimento del danno

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Uso distorto di opera d'arte - Riproduzione e collegamento con un partito politico - Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - Fattispecie.
Dalla creazione dell'opera artistica si genera tanto un diritto patrimoniale al suo sfruttamento quanto un diritto morale concernente la paternità dell'opera, che, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), articolo 20, l'autore ha in ogni caso diritto di rivendicare, opponendosi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. In linea di principio, non può escludersi che la lesione del diritto morale d'autore possa dar luogo anche a un pregiudizio patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento dell'opera: come nel caso in cui, a titolo di esempio, la deformazione, mutilazione o altra modificazione di una determinata opera d'arte, incidendo negativamente sul prestigio dell'autore, renda meno appetibili al mercato altre sue opere, così da pregiudicare la sfera patrimoniale del soggetto. (Nel caso di specie, il convenuto aveva fatto un uso distorto della riproduzione dell'opera, sia per la sua qualità grafica, sia, soprattutto, perché era stata posta in collegamento con un partito politico, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito).
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 agosto 2016 n. 16940

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Plagio e contraffazione - Violazione di un diritto di esclusiva - Danno “in re ipsa” - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 633/1941 costituisce danno “in re ipsa”, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. (In applicazione del menzionato principio, la Suprema corte cassava la sentenza di merito che aveva negato il diritto al risarcimento del danno alla società titolare dei diritti di utilizzazione economica di una nota canzone di un famoso artista, utilizzata per quattro anni, senza pagamento di corrispettivo, come sigla delle partite della nazionale di calcio).
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 giugno 2016 n. 12954

Proprietà intellettuale - Diritto di utilizzazione economica di un'opera d'ingegno - Risarcimento del danno da illecita utilizzazione altrui - Criteri di quantificazione.
In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 1° marzo 2016 n. 4048

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Lesione del diritto della personalità - Risarcimento del danno.
Costituisce violazione del proprio diritto all'immagine avere inserito sui supporti contenenti le proprie opere immagini pubblicitarie di altri prodotti discografici, tutte le volte in cui non sia stato specificamente individuato se l'autorizzazione da parte del titolare del diritto a utilizzare la propria immagine fosse riferita esclusivamente alle proprie opere musicali ovvero anche ad opere di altri autori ed interpreti. Al giudice valutare se l'utilizzazione dell'immagine del titolare per pubblicizzare altri autori avrebbe potuto creare pregiudizio a costui non essendo a ciò sufficiente la mera asserzione che comunque egli avrebbe a sua volta potuto trovare vantaggio dall'accostamento della sua immagine a quella di altri artisti.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 1° marzo 2016 n. 4047

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Risarcimento del danno - Pubblicazione di scritti indebitamente tratti da opere collettive - Autore degli scritti – Fondamento.
L'art. 11 della legge n. 633/1941, che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l'art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all'ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2016 n. 2197

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Violazione del diritto di esclusiva.
In materia di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva integra di per sé il danno patrimoniale, senza che occorra produrre ulteriori prove. Il solo fatto dell'accertamento della violazione del diritto dell'autore di disporre dell'esclusiva della sua opera costituisce già prova del pregiudizio, dovendo il titolare del diritto dimostrare l'estensione del danno, potendo però il giudice ricorre anche alla liquidazione equitativa.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 luglio 2015 n. 14060

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Diritti di utilizzazione economica - Violazione di un diritto di esclusiva - Danno in “re ipsa”.
In tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrarne l'entità.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 15 aprile 2011 n. 8730

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Illecita pubblicazione di fotografie - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Presupposti per la liquidazione anche dei danni patrimoniali.
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'articolo 10 del Cc, sia ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge di risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del Cc. Tale illecita pubblicazione obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e a ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128 comma 2, della legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 16 maggio 2008 n. 12433

Lesione del diritto di autore - Mancata autorizzazione all'utilizzo dell'immagine - Violazione articoli 10 del Cc e 29 l.d.a. - Risarcimento del danno.
La mancata autorizzazione all'utilizzo dell'immagine comporta la violazione dell'articolo 10 del Cc e dell'articolo 29 della legge n. 675/1996 l.d.a., che obbliga l'autore dell'illecita pubblicazione al risarcimento dei danni non patrimoniali ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'articolo 2 della Costituzione, che, di per sé, integra un'ipotesi legale al suo massimo livello di espressione di risarcibilità dei danni ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.
• Corte d'Appello di Milano, sezione I civile, sentenza 10 marzo 2016 n. 976

Proprietà intellettuale - Diritto d'autore - Fotografie - Accertamento e risarcimento del pregiudizio derivante dalla abusività della riproduzione.
In tema di diritto d'autore e tutela, la legge n. 633/1941 sul diritto d'autore attribuisce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia nonché di rivendicazione della paternità dell'opera. Nell'ipotesi di accertamento del carattere abusivo della riproduzione spetta al titolare del diritto leso il risarcimento del danno, al pari di ogni altro diritto della personalità.
• Tribunale civile di Bari, sentenza 3 marzo 2016 n. 1215

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