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Conversione del Dl Covid in «Gazzetta»: l’assemblea condominiale videoconferenza alla prova della modernità

È stata pubblicata nella raccolta n. 300 del 3 dicembre la legge 159, che ha reso definitivo il Dl 125

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di Antonio Scarpa

È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 3 dicembre la legge di conversione 27 novembre 2020 n. 150 del decreto legge 7 ottobre 2020,n. 125, recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020». Basta, dunque, il consenso della maggioranza dei condomini per l’assemblea in videoconferenza. Anticipiamo ai nostri Lettori una sintesi di una analisi più complessa del Consigliere Antonio Scarpa che sarà pubblicata sul n. 50 di «Guida Diritto».

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L’articolo 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, introdotto dalle legge di conversione n. 159 , così dispone:

 1. All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”.

Con l’articolo 5-bis, in particolare, le Camere hanno modificato significativamente il coefficiente aritmetico (passando dal cento al cinquanta per cento) di una disposizione che esse stesse avevano approvato solo poco più di un mese prima: si tratta del sesto comma dell’art. 66, disp. att. cod. civ, aggiunto dall’art. 63, comma 1-bis, lettera a) del Dl 14 agosto 2020 n. 104, introdotto anch’esso dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126 e in vigore dal 14 ottobre 2020.

Il sesto comma dell’articolo 66, disposizioni di attuazione del codice civile prevedeva che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (…). La stessa disposizione diviene ora: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (…).

Il condomino che consenta ex ante ad un vizio del procedimento di convocazione e di costituzione dell’assemblea, può comunque poi dedure il vizio stesso come motivo di impugnazione della delibera ex articolo 1137 del codice civile, giacché il dissenso, che costituisce presupposto di legittimazione all’impugnativa, va considerato con riguardo al contenuto oggettivo di merito della deliberazione e non rispetto alla regolarità del procedimento collegiale (Cassazione 27 gennaio 1967, n. 240, in Giur. it. 1967, I, 1, 297).

 Maggioranza dei condomini
La maggioranza dei condomini significa la maggioranza dei partecipanti al condominio
(non soltanto la maggioranza degli intervenuti alla singola riunione), calcolata con riguardo al solo elemento personale, indipendentemente dal valore proprietario che essi rappresentano. Potrà accadere, peraltro, che la maggioranza delle persone dei condomini, che consente alla partecipazione alla riunione mediante strumenti di telecomunicazione, non raggiunga contemporaneamente (semmai per l’ostilità che a tali modalità oppongano i restanti condomini) la frazione di valore dell’edificio comunque occorrente per la validità della costituzione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 1136 del codice civile.

Essendo, peraltro, la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza divenuta, stando proprio al sesto comma dell’articolo 66, disposizione di attuazione del codice civile, una “materia regolamentare”, potrebbe accadere che il regolamento di condominio, validamente approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile (pari alla maggioranza degli intervenuti in occasione della deliberazione di approvazione  ed almeno alla metà del valore dell’edificio), ponga un espresso divieto di tale interventi in assemblea con collegamenti da remoto. Può, in tal caso, validamente contrapporsi al regolamento vigente la semplice maggioranza dei partecipanti al condominio, consentendo l’utilizzo della videoconferenza in occasione di una specifica riunione?

 

I l pregiudizio per il condomino derivante dalla modalita videoconferenza

Il luddismo di ritorno, assai diffuso fra gli operatori pratici in forma di reazione all’introduzione della telematica nello svolgimento delle assemblee di condominio, prospetta come irrimediabile il pregiudizio che possa subire il singolo condomino, il quale sia privo dei mezzi economici o delle competenze tecnologiche necessari per partecipare in videoconferenza (ovviamente ove tale modalità di partecipazione sia stabilita nell’avviso di convocazione come esclusiva, e non concorrente con quella fisica). Mi pare, invece, che questo inconveniente possa trovare agevole soluzione, di volta in volta, nel caso concreto in cui si ponga, dovendosi equiparare al caso in cui sia scelto nell’avviso di convocazione un luogo fisico della riunione che non sia “idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle discussione” (Cassazione 22 dicembre 1999, n. 14461). Tutto ciò avviene, deve considerarsi, mentre, ad esempio, le nostre scuole offrono da mesi il loro servizio quasi solo esclusivamente con la modalità della didattica a distanza.

 

 

 

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